Lavori a cavallo d’anno, il 110% nel 730 senza « fine lavori »
Superbonus
In caso di lavori a cavallo d’anno, tra il 2021 e il 2022, i contribuenti persone fisiche potranno iniziare a detrarre il superbonus del 110% relativo agli acconti pagati nel 2021, già nel modello Redditi e nel 730 da presentare quest’anno, senza necessità di predisporre l’attestazione di mancata fine lavori ovvero di far fare ai tecnici abilitati le asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità. È necessario, invece, il visto di conformità per gli acconti pagati dal 12 novembre 2021 in poi.
I contribuenti persone fisiche che non sono riusciti a raggiungere, entro la fine del 2021, il Sal ( stato avanzamento lavori) per almeno il 30% dei lavori agevolati con il superbonus del 110% ( con « conteggio autonomo » , suddiviso tra eco e sisma) non hanno potuto comunicare entro il 29 aprile 2022 l’opzione di cessione del credito d’imposta, generato dai pagamenti effettuati nel 2021 o di sconto in fattura del credito generato dalle fatture emesse dall’impresa.
In questi casi, però, possono detrarre questi importi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 ( risposta a interpello 56 del 31 gennaio 2022).
Per questa detrazione del superbonus non è necessario che il contribuente attesti che i lavori non siano ancora ultimati. Perché questa dichiarazione è prevista, in carta libera, per l’ecobonus ordinario per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 ( grazie all’articolo 4, comma 1- quater del decreto 19 febbraio 2007 e alla Faq Enea 3. E; dichiarazione non prevista dal decreto Requisiti tecnici del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020).
Non sono necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici, le quali ( tranne nei casi di cessione del credito o sconto in fattura durante i Sal), vanno inviate solo alla fine dei lavori all’Enea, entro novanta giorni ( per il super ecobonus, il fotovoltaico, l’accumulo e le colonnine, trainati al 110% dal super ecobonus), o allo Sportello unico per l’edilizia ( Sue) del Comune per il super sismabonus. Si ricorda che per il sismabonus l’asseverazione preventiva di riduzione di rischio sismico ( allegato B), anche senza riduzione di classi, va depositata al Sue obbligatoriamente anche prima dell’inizio dei lavori.
Non sono necessarie neanche le asseverazioni di congruità delle spese, che sono contenute solo all’interno delle suddette asseverazioni dei requisiti tecnici, da presentare all’Enea o al Sue in caso di Sal di almeno il 30%, solo ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura o alla fine dei lavori ( all’Enea entro 90 giorni), tranne che per il super sismabonus acquisti.
Naturalmente, anche senza asseverazione di congruità, in caso di lavori a cavallo d’anno, non vanno detratti gli acconti che superano i limiti assoluti dei vari bonus e i limiti di congruità.
È necessario, invece, il visto di conformità nella dichiarazione dei redditi o nel 730, per gli acconti pagati « dal 12 novembre 2021 » .