Il Sole 24 Ore

Lavori a cavallo d’anno, il 110% nel 730 senza « fine lavori »

Superbonus

- Luca De Stefani

In caso di lavori a cavallo d’anno, tra il 2021 e il 2022, i contribuen­ti persone fisiche potranno iniziare a detrarre il superbonus del 110% relativo agli acconti pagati nel 2021, già nel modello Redditi e nel 730 da presentare quest’anno, senza necessità di predisporr­e l’attestazio­ne di mancata fine lavori ovvero di far fare ai tecnici abilitati le asseverazi­oni dei requisiti tecnici e di congruità. È necessario, invece, il visto di conformità per gli acconti pagati dal 12 novembre 2021 in poi.

I contribuen­ti persone fisiche che non sono riusciti a raggiunger­e, entro la fine del 2021, il Sal ( stato avanzament­o lavori) per almeno il 30% dei lavori agevolati con il superbonus del 110% ( con « conteggio autonomo » , suddiviso tra eco e sisma) non hanno potuto comunicare entro il 29 aprile 2022 l’opzione di cessione del credito d’imposta, generato dai pagamenti effettuati nel 2021 o di sconto in fattura del credito generato dalle fatture emesse dall’impresa.

In questi casi, però, possono detrarre questi importi nella dichiarazi­one dei redditi relativa al 2021 ( risposta a interpello 56 del 31 gennaio 2022).

Per questa detrazione del superbonus non è necessario che il contribuen­te attesti che i lavori non siano ancora ultimati. Perché questa dichiarazi­one è prevista, in carta libera, per l’ecobonus ordinario per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 ( grazie all’articolo 4, comma 1- quater del decreto 19 febbraio 2007 e alla Faq Enea 3. E; dichiarazi­one non prevista dal decreto Requisiti tecnici del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020).

Non sono necessarie le asseverazi­oni dei requisiti tecnici, le quali ( tranne nei casi di cessione del credito o sconto in fattura durante i Sal), vanno inviate solo alla fine dei lavori all’Enea, entro novanta giorni ( per il super ecobonus, il fotovoltai­co, l’accumulo e le colonnine, trainati al 110% dal super ecobonus), o allo Sportello unico per l’edilizia ( Sue) del Comune per il super sismabonus. Si ricorda che per il sismabonus l’asseverazi­one preventiva di riduzione di rischio sismico ( allegato B), anche senza riduzione di classi, va depositata al Sue obbligator­iamente anche prima dell’inizio dei lavori.

Non sono necessarie neanche le asseverazi­oni di congruità delle spese, che sono contenute solo all’interno delle suddette asseverazi­oni dei requisiti tecnici, da presentare all’Enea o al Sue in caso di Sal di almeno il 30%, solo ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura o alla fine dei lavori ( all’Enea entro 90 giorni), tranne che per il super sismabonus acquisti.

Naturalmen­te, anche senza asseverazi­one di congruità, in caso di lavori a cavallo d’anno, non vanno detratti gli acconti che superano i limiti assoluti dei vari bonus e i limiti di congruità.

È necessario, invece, il visto di conformità nella dichiarazi­one dei redditi o nel 730, per gli acconti pagati « dal 12 novembre 2021 » .

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