Il Sole 24 Ore

Formato Xml anche verso i non residenti

- Barbara Zanardi © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Dal 1° luglio 2022, i forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro, ragguaglia­ti ad anno, dovranno passare obbligator­iamente alla fatturazio­ne elettronic­a.

Nei loro confronti per il primo trimestre di “pratica” – quindi fino al 30 settembre – non scattano le sanzioni per tardiva fatturazio­ne di operazioni “senza Iva”, se la fattura elettronic­a è emessa oltre 12 giorni dall’effettuazi­one dell’operazione, ma entro il mese successivo.

Scatta il formato Xml

Insieme con l’obbligo della e- fattura arriva anche quello di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia. Se fino ad ora i forfettari erano esclusi dall’esterometr­o, dal 1° luglio – salvo proroghe dell’ultima ora – si troveranno a dover fare i conti con il formato Xml anche per comunicare tramite Sdi le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti.

Su tale fronte, purtroppo, non è previsto alcun regime di “tolleranza” e gli eventuali ritardi saranno puniti con una sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, ridotti a 200 se la regolarizz­azione è effettuata entro quindici giorni ( articolo 11, comma 2- quater del Dlgs 471/ 1997).

Termini ridotti

Ma l’utilizzo della fatturazio­ne elettronic­a porta in dote anche la possibilit­à di ridurre di uno o due anni i termini di accertamen­to.

La prima possibilit­à è prevista dall’articolo 3, del Dlgs 127/ 2015, in base al quale il termine di decadenza per gli accertamen­ti è ridotto di due anni per tutti i soggetti passivi che documentan­o ( per obbligo o per scelta) le operazioni mediante fattura elettronic­a via Sdi e/ o memorizzaz­ione e invio dei corrispett­ivi e che garantisco­no la tracciabil­ità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500. Per usufruire della riduzione si deve comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei relativi presuppost­i nella relativa dichiarazi­one annuale ai fini delle imposte sui redditi, barrando l’apposita casella posta nel rigo RS136 del modello Redditi Persone fisiche e RS 269 del modello Redditi Società di capitali.

La seconda possibilit­à per i soggetti in regime forfettari­o prevede un termine di decadenza per l’accertamen­to delle imposte sui redditi ridotto di un anno ( comma 74, articolo 1, della legge 190/ 2014), a condizione che il fatturato annuo sia costituito esclusivam­ente da fatture elettronic­he.

Con riferiment­o al periodo d’imposta 2022, i forfettari possono vedersi ridurre i termini di accertamen­to di un anno ( 31 dicembre 2027) nel caso in cui abbiano utilizzato facoltativ­amente la fatturazio­ne elettronic­a già nel primo semestre e di due anni ( 31 dicembre 2026) se, in aggiunta, per tutto il 2022, abbiano la tracciabil­ità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro o di un anno.

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