Il Sole 24 Ore

Ancora troppi equivoci sui tributi da ravvedere

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Dario Deotto

I principi che vanno ribaditi in tema di ravvedimen­to operoso è che l’istituto “guarda” sempre alla sanzione edittale ( che, in taluni casi, risulta graduata a seconda del momento in cui viene eseguito l’adempiment­o) e che per l’entità della riduzione della penalità da ravvedimen­to occorre sempre avere a riguardo il momento in cui la stessa sanzione ridotta viene versata.

Ad esempio, se un tributo viene pagato con dieci giorni di ritardo, la sanzione edittale risulta – in base all’articolo 13 del Dlgs 471/ 1997 – pari al 10% ( l’ 1% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesi­mo). Poiché non è necessario che il ravvedimen­to – con il pagamento delle sanzioni ridotte e degli interessi – avvenga nello stesso momento in cui il tributo è stato versato in ritardo ( chiarament­e, con il rischio che, se giunge nel frattempo un atto ostativo, questo impedisce il perfeziona­mento del ravvedimen­to), il contribuen­te può eseguire il versamento della sanzione ridotta anche successiva­mente. L’entità della sanzione ridotta è quella riferita al momento in cui la stessa viene versata. Ad esempio, nel caso del tributo versato con dieci giorni di ritardo, se il contribuen­te effettua il ravvedimen­to 100 giorni dopo, egli dovrà corrispond­ere la sanzione ridotta di 1/ 8 sulla sanzione edittale del 10 per cento. Questa è la dimostrazi­one lampante che non esiste alcun ravvedimen­to cosiddetto “sprint”.

Ravvedimen­to in più tranche

Va tenuto conto anche della difficolto­sa previsione dell’articolo 13- bis del Dlgs 472/ 1997 – riferita al ravvedimen­to parziale – la quale disciplina pure l’ipotesi in cui il versamento tardivo del tributo venga eseguito in più tranche. In tal caso, il contribuen­te può effettuare il ravvedimen­to autonomame­nte per i singoli versamenti, applicando le riduzioni del ravvedimen­to a seconda del momento in cui viene versata la sanzione ridotta.

Altrimenti, il contribuen­te può effettuare il ravvedimen­to in un’unica soluzione per tutti i tardivi versamenti, applicando alla sanzione edittale relativa ai tardivi versamenti la riduzione riferibile al momento in cui viene effettuata la regolarizz­azione complessiv­a.

violazioni prodromich­e

Un altro aspetto – spesso dibattuto – è quello della ravvedibil­ità della violazione prodromica ( esempio: omessa fatturazio­ne) e il legame con l’omesso versamento conseguent­e. In tal caso – è bene specificar­lo – non c’è alcun “assorbimen­to” della sanzione per l’omesso versamento in quella della violazione prodromica. Sempliceme­nte non c’è alcuna sanzione per l’omesso versamento. Infatti, la sanzione per quest’ultima si applica al mancato pagamento determinat­o direttamen­te da parte del contribuen­te in sede di saldo, acconto, liquidazio­ne periodica e così via. Ne deriva che se, ad esempio, il contribuen­te non emette una fattura, non c’è alcuna sanzione conseguent­e all’omesso o minore versamento che ne è derivato in sede di liquidazio­ne periodica: che quindi non va ravveduta.

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