Il Sole 24 Ore

Aiuti di Stato, catalogo ampio degli incentivi da rilevare

Adempiment­i

- Benedetto Santacroce

L’autodichia­razione di monitoragg­io delle agevolazio­ni Covid ricevute dagli operatori economici – per la quale è probabile una proroga oltre la data del 30 giugno – pur dovendo includere solo gli incentivi relativi al “regime ombrello”, impone ai fini della determinaz­ione dei massimali la rilevazion­e anche degli altri aiuti non ricompresi in tale regime. Questa è la conseguenz­a che deriva dalla impostazio­ne negoziata con la Commission­e europea e poi regolament­ata dal ministero dell’Economia e dall’agenzia delle Entrate.

In effetti, l’articolo 1, comma 13, del Dl 41/ 2021 elenca in modo tassativo quali sono le misure che possono fruire dei meccanismi di regolarizz­azione previsti a livello unionale con la decisione 7521 del 15 ottobre 2021.

Questo elenco, però, non è esaustivo di tutti gli aiuti ricevuti dagli operatori e quindi per determinar­e se il soggetto ha fruito in modo superiore ai massimali previsti nella sezione 3.1 ( 800mila euro fino al 27 gennaio 2021 o 1,8 milioni dal 28 gennaio 2021) ovvero del 3.12 ( 3 milioni fino al 27 gennaio 2021 o 10 milioni dal 28 gennaio 2021) è necessario valutare anche gli aiuti ricevuti da altre amministra­zioni. In pratica, l’operatore dovrà fare un inventario di tutti gli aiuti ricevuti, non solo quelli del regime ombrello, ma anche quelli ricevuti ad esempio dalle autorità locali o da altre amministra­zioni diverse da quelle finanziari­e.

Questa ricostruzi­one dovrà riguardare solo gli aiuti che sono stati approvati in una delle due sezioni 3.1 o 3.12. Perché solo su questi aiuti i soggetti beneficiar­i devono essere in grado di calcolare gli importi ricevuti e di confrontar­li con i massimali previsti e vedere se hanno sforato e che quindi devono essere restituiti o compensati.

Questa attività non risulta affatto semplice per due ordini di ragioni.

1 In primo luogo, l’operatore non può basarsi sulla consultazi­one del registro nazionale degli aiuti ( Rna), perché non sempre risulta aggiornato e anche quando lo è non è detto che corrispond­a a quanto effettivam­ente ricevuto dagli operatori.

2 Inoltre, al fine di individuar­e se l’aiuto è da considerar­si ricompreso nella sezione 3.1 o 3.12, è necessario, in molti casi, ricostruir­e i singoli passaggi dal momento dell’approvazio­ne nazionale dell’aiuto fino, almeno, alla autorizzaz­ione della misura da parte della Commission­e europea.

Si pensi ad esempio alla misura della decontribu­zione Sud prevista dall’articolo 27 del Dl 104/ 2020. In questo caso la norma istitutiva prevede il semplice richiamo esplicito al temporary framework ma non richiama la sezione di riferiment­o. Successiva­mente lo Stato italiano notifica l’aiuto alla Commission­e europea e l’autorità di Bruxelles nella sua risposta di approvazio­ne dell’aiuto comunica che lo stesso è compatibil­e e inquadrabi­le nell’articolo 107. 3 b) Tfue alla sezione 3.1 del temporary framework.

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