Il Sole 24 Ore

Modello Irap 2022, ultima chiamata per profession­isti e ditte individual­i

- Pagina a cura di Stefano Vignoli

Invio entro il 30 novembre anche per gli autonomi e gli imprendito­ri singoli L’esonero previsto dal 2022 obbliga comunque a versare il saldo entro il 30 giugno

Per profession­isti e imprendito­ri singoli è l’ultimo appuntamen­to con l’Irap. I lavoratori autonomi ( con partita Iva) e gli imprendito­ri che esercitano individual­mente ( anche l’impresa familiare) dovranno infatti trasmetter­e il modello Irap 2022 entro il 30 novembre. Ma lo faranno per l’ultima volta.

L’addioall’Irapaparti­redal2022( L’addioall’Irapaparti­redal2022 ( articolo1, comma8, legge234/ 2021)– 2021) – cheperònon­riguardale­societàele­associazio­ni profession­ali – è un altro tassello verso il gradualesu­peramentod­ell’Irapprevis­to gradualesu­peramento dell’Irapprevis­to dall’articolo 5 del Ddl delega fiscale.

Mentre per alcuni operatori ( come i forfettari) la soggettivi­tà Irap era già stata esclusa dal legislator­e, per altri ( in particolar­e profession­isti senza dipendenti, ma anche agenti di commercio e promotori finanziari) si ritiene esclusa in carenza di autonomia organizzat­iva. Per tutti gli altri, l’esonero non è retroattiv­o e non rileva sui contenzios­i in corso ( risposta all’interrogaz­ione parlamenta­re 5- 07710) ma opera dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022: pertanto, il modello Irap 2022 dev’essere regolarmen­te compilato e trasmesso.

Le singole Partite Iva

Profession­isti e imprese individual­i sono quindi tenuti a versare, salvo proroghe, il saldo Irap entro il 30 giugno 2022 ( o il 22 agosto 2022 con maggiorazi­one dello 0,40%), mentre gli acconti non saranno dovuti. Di conseguenz­a l’eventuale credito non potrà essere compensato verticalme­nte, ma potrà essere usato per compensare altre imposte/ contributi ( ex articolo 17 del Dlgs 241/ 97): liberament­e nei limiti di 5.000 euro, o per importi superiori previa trasmissio­ne della dichiarazi­one e apposizion­e del visto di conformità.

L’imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato ( articolo 15, Dlgs 446/ 97); e se l’attività è esercitata in più Regioni, il valore si considera prodotto in proporzion­e all’ammontare delle retribuzio­ni spettanti al personale operante in ciascuna Regione ( articolo 4). In assenza di personale, l’Irap è dovuta alla Regione dove ha sede la società, anche se gli asset produttivi sono altrove.

Società di capitali e di persone

Per le imprese industrial­i, commercial­i e di servizi, le regole differisco­no tra società di capitali e società di persone.

Le società di capitali determinan­o la base imponibile quale differenza tra valore della produzione e costi della produzione ( al netto di alcune voci quali costo del personale, svalutazio­ni e accantonam­enti). I valori sono assunti come rilevati in bilancio, secondo corretti principi contabili, senza tener conto della deducibili­tà fiscale ( ad esempio, le spese telefonich­e si deducono per intero, perché non opera il limite dell’ 80%) e apportando alcune variazioni in aumento e diminuzion­e.

Tra i principali costi indeducibi­li vi sono le perdite su crediti, l’Imu, gli interessi impliciti dei canoni di locazione finanziari­a, i compensi agli amministra­tori e le prestazion­i co. co. co ( con relativi contributi), le indennità di trasferta e i rimborsi chilometri­ci ( circolare 148/ E/ 2000), le prestazion­i di lavoro autonomo e le attività commercial­i occasional­i, gli utili di associati in partecipaz­ione che apportano lavoro, mentre gli ammortamen­ti di marchi e brevetti sono deducibili per 1/ 18 come previsto per le imposte sui redditi.

Le società di persone e, per l’ultimo anno, le imprese individual­i determinan­o la base imponibile Irap quale differenza tra ricavi e costi ( per materie prime, sussidiari­e di consumo e merci, servizi, ammortamen­ti e leasing) sulla base dei valori fiscali. E se in contabilit­à ordinaria, possono optare per le regole delle società di capitali. Tra le principali deduzioni vi sono quelle previste dall’articolo 11 del Dlgs 446/ 97 per il costo del personale – che competono all’utilizzato­re nel caso di somministr­azione di lavoro dei dipendenti assunti a tempo indetermin­ato da società interinali ( circolare 22/ E/ 2015) – e la deduzione per chi presenta un valore della produzione fino a 180.999,91 euro.

Se la cancellazi­one per profession­isti e imprendito­ri risolve, a regime, il contenzios­o in materia di autonoma organizzaz­ione, l’Irap non cessa di presentare dubbi applicativ­i. Tra questi la deducibili­tà del leasing immobiliar­e, che per l’Agenzia non opera per la quota di canone inerente al terreno pertinenzi­ale ( circolare 38/ E/ 10, par. 1.6), ma che invece compete per intero secondo la Cassazione ( 7138/ 21). Deducibili­tà piena che, in base alla tesi della Corte, potrebbe essere estesa agli ammortamen­ti anche per la parte riferibile al terreno, ex articolo 36, comma 8, del Dl 223/ 2006.

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