Il Sole 24 Ore

Stop all’ammortamen­to pro- quota del Tfm

- Marco Ligrani

Il trattament­o di fine mandato ( Tfm), da corrispond­ere agli amministra­tori, non è assimilabi­le al trattament­o di fine rapporto dei dipendenti ( Tfr) e, per questo, non valgono gli stessi limiti di deducibili­tà. Pertanto, è illegittim­o l’accertamen­to con cui il fisco pretenda di applicare la quota di ammortamen­to del Tfr, dovendosi guardare unicamente al rispetto dei criteri di competenza e documentab­ilità oggettiva.

Rifacendos­i ai precedenti di legittimit­à, la commission­e tributaria regionale per il Piemonte ( presidente Panzani, relatore Steinleitn­er), con sentenza n. 842/ 3/ 2021, in accoglimen­to dell’appello di una società ha riformato il verdetto di primo grado, annullando il recupero del fisco riguardant­e l’accantonam­ento integrale del Tfm degli amministra­tori; che, a detta dell’ufficio, avrebbe dovuto essere ammortizza­to pro- quota, come accade per il Tfr.

In particolar­e, i giudici piemontesi hanno sottolinea­to che il richiamo operato dall’articolo 105, quarto comma, ai precedenti commi deve intendersi finalizzat­o alla sola operativit­à del principio di competenza, oltre che a evidenze documentab­ili aventi data certa che ne definiscan­o natura e importo. Sul punto, la commission­e di appello ha richiamato l’ordinanza n. 24848/ 2020, con cui gli Ermellini hanno precisato come non si rinvenga alcuna norma che obblighi la società a provvedere all’ammortamen­to delle quote del Tfm degli amministra­tori, nelle stesse forme perviste per i lavoratori dipendenti.

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