Stop all’ammortamento pro- quota del Tfm
Il trattamento di fine mandato ( Tfm), da corrispondere agli amministratori, non è assimilabile al trattamento di fine rapporto dei dipendenti ( Tfr) e, per questo, non valgono gli stessi limiti di deducibilità. Pertanto, è illegittimo l’accertamento con cui il fisco pretenda di applicare la quota di ammortamento del Tfr, dovendosi guardare unicamente al rispetto dei criteri di competenza e documentabilità oggettiva.
Rifacendosi ai precedenti di legittimità, la commissione tributaria regionale per il Piemonte ( presidente Panzani, relatore Steinleitner), con sentenza n. 842/ 3/ 2021, in accoglimento dell’appello di una società ha riformato il verdetto di primo grado, annullando il recupero del fisco riguardante l’accantonamento integrale del Tfm degli amministratori; che, a detta dell’ufficio, avrebbe dovuto essere ammortizzato pro- quota, come accade per il Tfr.
In particolare, i giudici piemontesi hanno sottolineato che il richiamo operato dall’articolo 105, quarto comma, ai precedenti commi deve intendersi finalizzato alla sola operatività del principio di competenza, oltre che a evidenze documentabili aventi data certa che ne definiscano natura e importo. Sul punto, la commissione di appello ha richiamato l’ordinanza n. 24848/ 2020, con cui gli Ermellini hanno precisato come non si rinvenga alcuna norma che obblighi la società a provvedere all’ammortamento delle quote del Tfm degli amministratori, nelle stesse forme perviste per i lavoratori dipendenti.