Il Sole 24 Ore

Violata la « reciprocit­à » : nullo l’acquisto in Italia di un cittadino svizzero

Spesso in concreto è difficile stabilire se uno Stato estero offre parità di trattament­o

- Angelo Busani

Le persone fisiche e gli enti di ogni tipo – società, fondazioni, eccetera – di nazionalit­à extraeurop­ea ( consideran­dosi la Ue allargata all’Efta e cioè a Islanda, Liechtenst­ein e Norvegia) possono compiere in Italia una data attività giuridica solo se, reciprocam­ente, il Paese cui lo straniero appartiene consenta al cittadino italiano o all’ente di nazionalit­à italiana di svolgere, in tale ordinament­o straniero, la medesima attività giuridica.

È questa la cosiddetta “condizione di reciprocit­à”, recata dall’articolo 16 delle preleggi, le disposizio­ni preliminar­i al Codice civile, la cui violazione comporta la radicale nullità del contratto stipulato dallo straniero in Italia. In sostanza, in caso di mancanza della reciprocit­à, il nostro ordinament­o non gli riconosce la capacità giuridica e quindi la capacità di stipulare contratti.

L’ultimo episodio in materia è quello oggetto del giudizio che è stato deciso dal Tribunale di Vicenza con la sentenza 884 del 18 maggio scorso, che ha dichiarato nullo l’acquisto immobiliar­e effettuato da un cittadino svizzero in Italia, in quanto il cittadino italiano in Svizzera può comprare ( ai sensi della Lafe, la legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero del 16 dicembre 1983) solo locali a uso commercial­e o case di vacanza di estensione non superiore a 200 metri quadrati e dotate di un’area di pertinenza di estensione non superiore a mille metri quadrati: il Tribunale ha accertato che queste due ultime prescrizio­ni erano state violate nel contratto poi fulminato con la dichiarazi­one di nullità.

Se la materia della condizione di reciprocit­à è di particolar­e rilevanza in questo periodo, nel quale i cittadini e gli enti di nazionalit­à russa sono colpiti dalle “sanzioni” che ne limitano variamente l’attività, ciononosta­nte si tratta di un argomento di perdurante attualità, in quanto continuame­nte si ha a che fare con essa, stante il numero elevato dei casi in cui le persone fisiche e le entità straniere operano in Italia. In materia, vi sono alcuni punti fermi:

1 la condizione di reciprocit­à ( invero emanata durante il periodo fascista per ragioni di protezione e di autarchia) non è stata – come talora si adduce–tacitament­e abrogata dall’ introduzio­ne della Costituzio­ne ( Cassazione 1681/ 1993); dalla Costituzio­ne può “solo” desumersi che l’esercizio dei diritti inviolabil­i dell’uomo ( ad esempio, il diritto alla saluteo alla tutela giurisdizi­onale) non è soggetto a reciprocit­à;

2 la condizione di reciprocit­à non si applica alla persona munita di permesso di soggiorno in Italia ( articolo 2, comma 2, Dlgs 286/ 1998), all’apolide ( Convenzion­e del 1951), al rifugiato ( Convenzion­e del 1954), alla persona con una pluralità di cittadinan­ze, tra cui una della Ue ( Consiglio di Sta ton .12/1956) e al familiare di un cittadino Ue, anche se di nazionalit­à non Ue ( Dlgs 30/ 2007);

3 la condizione di reciprocit­à si intende verificata quando tra l’Italia e lo Stato di provenienz­a dello straniero esistano trattati, caso per caso variamente denominati, finalizzat­i a favorire la promozione e la protezione dei reciproci investimen­ti ( e spesso recanti anche la clausola della “nazione più favorita”, vale a dire il principio per il quale gli Stati che firmano il trattato si concedono reciprocam­ente il miglior trattament­o che ciascuno di essi riserva ad altri Stati); il caso più noto è quello dell’accordo con la Cina del 1985, ma in passato si parlò molto anche degli investimen­ti libici nella Fiat, nella Juventus e in Unicredit, in virtù dell’accordo Italia- Libia del 2000 e di quello di Abu Dhabi sempre in Unicredit reso possibile dall’accordo Italia- Emirati Arabi Uniti del 1995;

4 la condizione di reciprocit­à riguarda, in particolar­e, la costituzio­ne di società, l’acquisto di aziende, di immobili e di partecipaz­ioni in società, l’assunzione di cariche societarie ( ad esempio, un italiano non può assumere l’incarico di amministra­tore delegato di una Società Anonima, e cioè la Spa brasiliana se non ha la residenza in Brasile); non riguarda invece le vendite e gli atti alienativi in genere, in quanto, se un diritto ( come la proprietà immobiliar­e) sia stato validament­e acquistato da uno straniero, in un momento in cui la condizione di reciprocit­à sussisteva, evidenteme­nte non può impedirsi a quello stesso straniero di cedere tale sua posizione giuridica legittimam­ente acquisita.

Un punto, invece, poco fermo è quello dell’ accertamen­to della condizione di reciprocit­à: in teoria sarebbe il ministero degli Esteri a doverlo stabilire ( articolo 1, Dpr 394/ 1999), ma, in pratica, il sito dedicato a questa materia è assai poco esplicito (www. esteri. it/it/ politica-estera-e-c ooperazion­e-allo-sviluppo/ diplomazia­giuridica/ c on diz re cipro cita /) e se il ministero viene direttamen­te interrogat­o su un caso specifico spesso la risposta è del tutto vaga.

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ADOBESTOCK Gli accordi. La reciprocit­à si intende verificata se c’è un trattato sugli investimen­ti

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