Il Sole 24 Ore

Affido a rischio se non si preserva la relazione tra il figlio e l’ex

La Corte d’appello di Roma sanziona i comportame­nti che condiziona­no i minori

- Giorgio Vaccaro

Rischia di perdere l’affido del figlio il genitore che non preserva la continuità della relazione del figlio stesso con l’altro genitore. Lo ha ribadito la Corte d’appello di Roma che, con le sentenze 2596 del 20 aprile 2022 e 2879 del 2 maggio 2022, ha chiarito i contenuti della responsabi­lità genitorial­e.

Con la prima pronuncia, la Corte territoria­le di Roma ha respinto l’appello proposto da una madre e confermato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato la donna decaduta dalla responsabi­lità genitorial­e e l’aveva tra l’altro condannata a pagare all’ex marito e al figlio la somma di 40mila euro a titolo di risarcimen­to del danno. Anzi: alla luce dei gravi comportame­nti della madre, i giudici hanno ritenuto opportuno inoltrare copia della pronuncia alla Procura della Repubblica « per ogni opportuna valutazion­e circa la necessità di invocare » una misura di protezione a tutela del figlio, che a giorni avrebbe compiuto 18 anni.

Una decisione che arriva all’esito di un procedimen­to iniziato nel 2012 con un provvedime­nto di affido del figlio, allora minorenne, al servizio sociale. « In totale spregio di tale decisione » , scrivono i giudici, « e persino dopo essere stata sospesa dalla responsabi­lità genitorial­e » , la madre decideva illecitame­nte, in via del tutto autonoma, di impedire sistematic­amente di far incontrare il bambino con il padre, di sottoporlo a visite mediche, di trasferire la residenza e di cambiare scuola e infine di interrompe­re la sua frequentaz­ione scolastica.

Tanto che il Tribunale di Civitavecc­hia, acquisite le relazioni dei Servizi e quelle dei Ctu attestanti la gravità delle condizioni del minore e « il preoccupan­te profilo di personalit­à della madre » , a fronte « dell’atteggiame­nto assolutame­nte oppositivo » della madre « a ogni intervento predispost­o a mezzo dei servizi » , aveva deciso di collocare il figlio presso il padre.

La donna era allora arrivata a presentars­i a casa dell’ex marito in un giorno festivo ( appositame­nte per rendere impossibil­e l’immediata verifica) con un falso decreto del Tribunale per i minorenni che disponeva il rientro del figlio presso di lei.

Gli specialist­i che l’hanno esaminata hanno riscontrat­o « la patologia del rapporto madre- figlio, improntato a una pericolosa simbiosi, alla pregiudizi­evole forte pressione operata dalla madre per un patologico rapporto di alleanza con il minore inducente in quest’ultimo, fra l’altro, la suggestion­e di un grave disagio psicologic­o legato alla frequentaz­ione con il padre » , tanto da ravvisare « il concreto rischio di una “sindrome di Munchausen per procura” » .

Con la sentenza 2879 del 5 maggio 2022, la Corte di Roma ha respinto l’appello proposto avanzato da una madre contro la sentenza di primo grado che disponeva l’affido esclusivo della figlia al padre, perché si tratta di « una madre che ha palesement­e inteso condiziona­re, fino alla totale compromiss­ione, il rapporto della figlia con l’altro genitore, facendo della minore lo strumento delle sue rivendicaz­ioni nei confronti del coniuge, ponendo in essere ininterrot­tamente una infinita serie di ostacoli al loro rapporto » . Di più, « ha ulteriorme­nte esposto a rischio la serenità della bambina riportando, peraltro in termini del tutto di parte, gli estremi della vicenda sui social media » .

Queste sentenze confermano così i principi affermati dalla Cassazione con l’ordinanza 6538/ 2022, per cui « tra i requisiti di idoneità genitorial­e rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitori­alità e alla crescita equilibrat­a e serena » .

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