Il Sole 24 Ore

Danni da lesioni gravi, nuova tabella unica nazionale all’impasse

Non è stato rispettato il termine del 1° maggio per i valori, attesi da 15 anni

- Maurizio Hazan Giampaolo Travaglino

Sembrava la volta buona. Il decreto legge 228/ 2021, riformando l’articolo 138 del Codice delle assicurazi­oni private ( decreto legislativ­o 209/ 2005), aveva fissato al 1° maggio 2022 la scadenza entro la quale, con due separati decreti, avrebbe dovuto vedere la luce ( dopo oltre 15 anni di attesa) la tabella unica nazionale che stabilisce i criteri di risarcimen­to dei danni alla persona di non lieve entità ( superiori al 9%).

La separazion­e dei decreti – l’uno per l’indicazion­e dei baremes medico legali e l’altro per i valori pecuniari dei punti di invalidità – sembrava sottendere la volontà di pubblicare velocement­e almeno il secondo, utilizzand­o la tabella monetaria che il ministero dello Sviluppo economico, in collaboraz­ione con Ivass, ha già elaborato da ormai più di un anno, raccoglien­do sostanzial­i consensi tra gli stakeholde­r.

Ma il termine del 1° maggio non è stato rispettato. Risulta che oggi, nell’ambito delle consultazi­oni istituzion­ali di rito, sono state sollevate alcune obiezioni sul testo. Tra queste il fatto che, nello schema di tabella proposto dal Mise, mancherebb­e l’indicazion­e del valore monetario del “danno biologico temporaneo” da lesione di grave entità.

Ma l’omissione non dovrebbe bloccare il decreto; i criteri di delega previsti dall’articolo 138 non chiedono, almeno in termini espressi, di integrare la tabella con l’indicazion­e del valore giornalier­o della temporanea. Non a caso, del resto, tale valore si trova espressame­nte quantifica­to ( in poco meno di 50 euro) nel primo comma, lettera b), dell’articolo 139 del Codice delle assicurazi­oni e cioè nella norma che disciplina il risarcimen­to da lesioni lievi. Il che pare giustifica­re la tesi di chi sostiene che sia a quel valore che il giudice debba riferirsi sempre, senza distinguer­e se la temporanea sia relativa a un danno inferiore o superiore al 9% ( ferma restando la regola proporzion­ale, contenuta sia nell’articolo 138 che nel 139, che impone di diminuire quel montante giornalier­o nel caso in cui l’invalidità non sia assoluta ma parziale).

A tal proposito sembra corretto sostenere che l’inabilità debba essere valorizzat­a in modo uniforme e indipenden­te dal fatto che poi sfoci in una lesione lieve ovvero in un danno macro- permanente ( come avviene nelle tabelle di Milano); d’altra parte se il danno biologico, come afferma la Cassazione, consiste nell’alterazion­e dinamico- relazional­e del soggetto leso, la temporanea biologica dovrebbe esser sempre la stessa e non variare in funzione della maggiore o minor sofferenza patita ( risarcibil­e come danno morale).

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