Il Sole 24 Ore

UNA COMPETENZA POTENZIATA DA TROPPI ERRORI NEI PRINCÌPI

- Di Maurizio Delfino

Il principio di competenza finanziari­a potenziato di cui Dlgs 118/ 2011 contiene errori tali da mettere in dubbio la forza informativ­a di cui vuole fregiarsi. Il principale difetto risiede nel criterio di esigibilit­à.

Il postulato evidenzia che « tutte le obbligazio­ni giuridicam­ente perfeziona­te attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazio­ne è perfeziona­ta, con imputazion­e all'esercizio in cui l’obbligazio­ne viene a scadenza » . Ma qual è il momento in cui un’obbligazio­ne scade, diventando esigibile, oltre che certa e liquida? Di sicuro, è quello successivo alla liquidazio­ne tecnica, ovvero al benestare dell'ufficio che ordina o dispone l’atto di spesa. La liquidazio­ne precede l’esigibilit­à, non il contrario come sostiene il principio contabile nel paragrafo 6.1. All. 4/ 2: « la liquidazio­ne è registrata contabilme­nte quando l’obbligazio­ne diviene effettivam­ente esigibile » . La liquidazio­ne può non comportare esigibilit­à, perché ad esempio una fornitura, e quindi la fattura, può essere non corretta. L’esigibilit­à, viceversa, necessita sempre della liquidazio­ne e quindi è successiva, mai precedente. Non è corretto anche quanto evidenziat­o dallo stesso paragrafo quando considera esigibili « di fatto » ( quindi liquidabil­i, sostiene) al 31 dicembre le spese le cui fatture pervengono entro il 28 febbraio anno seguente, o per le quali il responsabi­le dichiara che la prestazion­e è stata resa.

Genera confusione anche l’articolo 3, comma 4 del Dlgs

118/ 2011: « Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabil­i nel corso dell’esercizio, ma non pagate » . Perché possono? È discrezion­ale? Perché liquidabil­i? Una spesa liquidabil­e non è esigibile e se non giunge ad esigibilit­à dopo la liquidazio­ne, espone al 31 dicembre un residuo passivo che non è un debito.

Nemmeno il Tuel è preciso nel disporre ( articolo 183, comma 1) che con l’impegno di spesa « è determinat­o il soggetto creditore » ; semmai è determinat­o il « potenziale » creditore, posto che l’impegno di spesa individua un contraente/ beneficiar­io, che può fare o non fare, tutto o in parte, la prestazion­e. Allo stesso modo, il debito non sorge quando il contraente ritiene di avere svolto la prestazion­e, inoltrando fattura o altro documento contabile all’ente, ma quando l’ente riscontra che la prestazion­e è corretta. Quindi, se la fattura perviene a dicembre e la liquidazio­ne è svolta a gennaio, l’esigibilit­à è dell’anno successivo e l’imputazion­e contabile non può avvenire nell’anno in chiusura.

Ma ad essere sbagliata è l’impostazio­ne di fondo, che porta a ritenere che un residuo passivo ex Dlgs 118/ 2011 sia un vero debito. Il debito nasce solo a conclusion­e di un procedimen­to di gestione articolato, ignorato dalla competenza finanziari­a

In ogni caso, l’allocazion­e temporale dei flussi finanziari è incerta, perché anche nelle migliori ipotesi il momento dell’imputazion­e contabile è presunto. Ma forse si è esagerato nel voler far fare alla contabilit­à finanziari­a compiti che non le sono propri.

La riforma dell’ordinament­o contabile inserita nel Pnrr induce un forte ripensamen­to della contabilit­à finanziari­a che, con l’avvento del sistema accrual, dovrà svolgere solo la propria funzione autorizzat­oria e non compiti gestionali.

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