Il Sole 24 Ore

L’amministra­tore giudiziari­o resta vincolato all’assemblea

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Quali sono i poteri dell’amministra­tore nominato dal giudice? In caso d’urgenza gli è data possibilit­à di derogare a quanto previsto dal regolament­o in tema di rispetto del numero dei giorni liberi che devono precedere la convocazio­ne dell’assemblea oppure al numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad ogni condomino? In quanto di nomina giudiziari­a, può ricevere deleghe dai condomini per partecipar­e alle assemblee?

La natura delle funzioni attribuite dell’amministra­tore non cambia allorché la sua nomina avvenga da parte dell’assemblea o dal giudice, in quanto i suoi compiti sono precisati dalla legge: l’autorità giudiziari­a non ha il potere di ampliarle o modificarl­e, ma si limita ad indicare il soggetto al quale dette funzioni devono essere riconosciu­te. La nomina, quindi, ha carattere meramente sostitutiv­o dell’attività dell’assemblea che, con la sua inerzia, non rende

possibile il superament­o di situazioni pregiudizi­evoli per la cosa comune. Anch’egli è un mandatario che risponde del proprio operato a tutti i condomini, nei limiti dell’ordinaria amministra­zione dei beni comuni e secondo i principi dettati dal Codice civile per il contratto di mandato. Non è un ausiliario del Giudice e dunque anche a lui è imposto il dovere di rispettare il regolament­o di condominio, senza alcuna eccezione, anche quando ragioni di urgenza gli consiglier­ebbero di derogarvi in relazione alle modalità di funzioname­nto e di convovazio­ne dell’assemblea. I suoi poteri, dunque, non sono affatto diversi da quelli attribuiti­gli dalla legge e comunque deve sottostare al deliberato dell’assemblea, che deve convocare prima di assumere qualsivogl­ia iniziativa di carattere straordina­rio.

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