L’amministratore giudiziario resta vincolato all’assemblea
Quali sono i poteri dell’amministratore nominato dal giudice? In caso d’urgenza gli è data possibilità di derogare a quanto previsto dal regolamento in tema di rispetto del numero dei giorni liberi che devono precedere la convocazione dell’assemblea oppure al numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad ogni condomino? In quanto di nomina giudiziaria, può ricevere deleghe dai condomini per partecipare alle assemblee?
La natura delle funzioni attribuite dell’amministratore non cambia allorché la sua nomina avvenga da parte dell’assemblea o dal giudice, in quanto i suoi compiti sono precisati dalla legge: l’autorità giudiziaria non ha il potere di ampliarle o modificarle, ma si limita ad indicare il soggetto al quale dette funzioni devono essere riconosciute. La nomina, quindi, ha carattere meramente sostitutivo dell’attività dell’assemblea che, con la sua inerzia, non rende
possibile il superamento di situazioni pregiudizievoli per la cosa comune. Anch’egli è un mandatario che risponde del proprio operato a tutti i condomini, nei limiti dell’ordinaria amministrazione dei beni comuni e secondo i principi dettati dal Codice civile per il contratto di mandato. Non è un ausiliario del Giudice e dunque anche a lui è imposto il dovere di rispettare il regolamento di condominio, senza alcuna eccezione, anche quando ragioni di urgenza gli consiglierebbero di derogarvi in relazione alle modalità di funzionamento e di convovazione dell’assemblea. I suoi poteri, dunque, non sono affatto diversi da quelli attribuitigli dalla legge e comunque deve sottostare al deliberato dell’assemblea, che deve convocare prima di assumere qualsivoglia iniziativa di carattere straordinario.