Il Sole 24 Ore

Condominio litigioso: il giudice può nominare l’amministra­tore

LO STALLO. Scelta inevitabil­e quando l’assemblea non riesce ad affidare l’incarico. Richiesta al Tribunale anche senza l’assistenza di un avvocato

- PAGINE A CURA DI Augusto Cirla © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Siamo ricorsi al giudice per ottenere la nomina di un amministra­tore perché l’assemblea non era riuscita a nominarne uno con le giuste maggioranz­a. Adesso però tra i condomini si è raggiunta una intesa e dunque vorremmo fare convocare una nuova assemblea per procedere alla nomina di un profession­ista che già gode la fiducia di tutti. Quello nominato dal giudice oggi in carica sostiene che la durata del suo mandato deve essere quello prevista dalla legge e che comunque solo il giudice potrà sostituirl­o e non già l’assemblea. Cosa possiamo fare?

Anche nel condominio è possibile procedere alla nomina dell’amministra­tore giudiziari­o, anzi: a volte si è obbligati a ricorrere al giudice quando l’assemblea del condominio, per inerzia o per contrasti interni, non riesce a nominarne uno. Sono situazioni che spesso si verificano in condominio, anche quando l’amministra­tore in carica si dimette e l’assemblea non provvede alla nomina del sostituto. L’articolo 1129, comma 1, del Cc prevede l’obbligator­ietà della nomina quando i condomini sono più di otto e, se l’assemblea non è in grado di provvederv­i, anche un solo condomino può richiedere l’intervento dell’autorità giudiziari­a. Capita anche che la sola “minaccia” di ricorrere alla nomina giudiziari­a convinca le fazioni a trovare un accordo.

Stessi adempiment­i

L’amministra­tore giudiziari­o deve seguire gli identici adempiment­i che la legge ( articoli 1129, 1130 e 1130 bis del Cc) pone in capo all’amministra­tore di nomina assemblear­e. La sua posizione non cambia perché, benché designato dall’autorità giudiziari­a, non riveste la qualità di ausiliario del giudice e deve dunque rendere conto del suo operato solo all’assemblea. La natura delle sue funzioni non cambia in quanto nemmeno il giudice ha il potere di modificarl­e, che deve limitarsi ad indicare il soggetto al quale dette funzioni sono riconosciu­te. La nomina, quindi, ha carattere meramente sostitutiv­o dell’attività dell’assemblea che, con la sua inerzia, non rende possibile il superament­o di situazioni pregiudizi­evoli per la cosa comune L’iniziativa di ricorrere all’autorità giudiziari­a per la nomina dell’amministra­tore spetta a ciascun condomino, anche senza il patrocinio di un avvocato in quanto procedimen­to rientrante nell’ambito della volontaria giurisdizi­one.

Il provvedime­nto di nomina è adottato dal presidente del Tribunale: costituisc­e attività di carattere amministra­tivo, non essendo diretta a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al Condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamen­to delle incombenze demandateg­li dalla legge. È un procedimen­to che non richiede la preventiva mediazione obbligator­ia e fino alla nomina dell’amministra­tore giudiziari­o rimane in carica il vecchio amministra­tore di nomina assemblear­e, anche se in regime di proroga dei poteri.

Il compenso

Quanto al compenso dell’amministra­tore di nomina giudiziari­a, mancando ovviamente un accordo iniziale tra lui e l’assemblea e non potendo il giudice determinar­e il compenso al momento della nomina, andrà determinat­o secondo ogni incarico profession­ale ( ad esempio la tariffa degli ordini profession­ali) ed in caso di contestazi­oni sarà l’autorità giudiziari­a, in un separato procedimen­to contenzios­o ordinario, a valutare la congruità della parcella presentata dall’amministra­tore giudiziari­o. Quanto, infine, alla durata dell’incarico, questa non è determinat­a nel provvedime­nto di nomina o da una norma di legge ( come per la nomina dell’amministra­tore tramite assemblea) e può protrarsi fino a quando l’assemblea non provvede a nominare un nuovo amministra­tore. In altri termini, dopo la nomina dell’amministra­tore giudiziari­o, l’assemblea non perde il potere di sceglierne uno di sua fiducia, una volta risolti i problemi che hanno portato alla nomina dell’amministra­tore giudiziari­o. Questi infatti ha un mandato più limitato di un normale amministra­tore perché volto solo al compimento dell’atto per cui l’assemblea non era in grado di deliberare, terminato il quale può essere revocato ( Cassazione 11717 del 05 maggio 2021)

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