Condominio litigioso: il giudice può nominare l’amministratore
LO STALLO. Scelta inevitabile quando l’assemblea non riesce ad affidare l’incarico. Richiesta al Tribunale anche senza l’assistenza di un avvocato
Siamo ricorsi al giudice per ottenere la nomina di un amministratore perché l’assemblea non era riuscita a nominarne uno con le giuste maggioranza. Adesso però tra i condomini si è raggiunta una intesa e dunque vorremmo fare convocare una nuova assemblea per procedere alla nomina di un professionista che già gode la fiducia di tutti. Quello nominato dal giudice oggi in carica sostiene che la durata del suo mandato deve essere quello prevista dalla legge e che comunque solo il giudice potrà sostituirlo e non già l’assemblea. Cosa possiamo fare?
Anche nel condominio è possibile procedere alla nomina dell’amministratore giudiziario, anzi: a volte si è obbligati a ricorrere al giudice quando l’assemblea del condominio, per inerzia o per contrasti interni, non riesce a nominarne uno. Sono situazioni che spesso si verificano in condominio, anche quando l’amministratore in carica si dimette e l’assemblea non provvede alla nomina del sostituto. L’articolo 1129, comma 1, del Cc prevede l’obbligatorietà della nomina quando i condomini sono più di otto e, se l’assemblea non è in grado di provvedervi, anche un solo condomino può richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. Capita anche che la sola “minaccia” di ricorrere alla nomina giudiziaria convinca le fazioni a trovare un accordo.
Stessi adempimenti
L’amministratore giudiziario deve seguire gli identici adempimenti che la legge ( articoli 1129, 1130 e 1130 bis del Cc) pone in capo all’amministratore di nomina assembleare. La sua posizione non cambia perché, benché designato dall’autorità giudiziaria, non riveste la qualità di ausiliario del giudice e deve dunque rendere conto del suo operato solo all’assemblea. La natura delle sue funzioni non cambia in quanto nemmeno il giudice ha il potere di modificarle, che deve limitarsi ad indicare il soggetto al quale dette funzioni sono riconosciute. La nomina, quindi, ha carattere meramente sostitutivo dell’attività dell’assemblea che, con la sua inerzia, non rende possibile il superamento di situazioni pregiudizievoli per la cosa comune L’iniziativa di ricorrere all’autorità giudiziaria per la nomina dell’amministratore spetta a ciascun condomino, anche senza il patrocinio di un avvocato in quanto procedimento rientrante nell’ambito della volontaria giurisdizione.
Il provvedimento di nomina è adottato dal presidente del Tribunale: costituisce attività di carattere amministrativo, non essendo diretta a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al Condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze demandategli dalla legge. È un procedimento che non richiede la preventiva mediazione obbligatoria e fino alla nomina dell’amministratore giudiziario rimane in carica il vecchio amministratore di nomina assembleare, anche se in regime di proroga dei poteri.
Il compenso
Quanto al compenso dell’amministratore di nomina giudiziaria, mancando ovviamente un accordo iniziale tra lui e l’assemblea e non potendo il giudice determinare il compenso al momento della nomina, andrà determinato secondo ogni incarico professionale ( ad esempio la tariffa degli ordini professionali) ed in caso di contestazioni sarà l’autorità giudiziaria, in un separato procedimento contenzioso ordinario, a valutare la congruità della parcella presentata dall’amministratore giudiziario. Quanto, infine, alla durata dell’incarico, questa non è determinata nel provvedimento di nomina o da una norma di legge ( come per la nomina dell’amministratore tramite assemblea) e può protrarsi fino a quando l’assemblea non provvede a nominare un nuovo amministratore. In altri termini, dopo la nomina dell’amministratore giudiziario, l’assemblea non perde il potere di sceglierne uno di sua fiducia, una volta risolti i problemi che hanno portato alla nomina dell’amministratore giudiziario. Questi infatti ha un mandato più limitato di un normale amministratore perché volto solo al compimento dell’atto per cui l’assemblea non era in grado di deliberare, terminato il quale può essere revocato ( Cassazione 11717 del 05 maggio 2021)