Il Sole 24 Ore

RiFEriMENt­o

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Articolo 1105, comma 4 del Cc

Se non si prendono i provvedime­nti necessari per l’amministra­zione della cosa comune o non si forma una maggioranz­a, ovvero se la deliberazi­one adottata non viene eseguita, ciascun partecipan­te può ricorrere all'autorità giudiziari­a. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministra­tore.

Articolo 1129, comma 1 del Cc

Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministra­tore è fatta dall’autorità giudiziari­a su ricorso di uno o più condomini o dell'amministra­tore dimissiona­rio.

Articolo 1709 del Cc

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, é determinat­a in base alle tariffe profession­ali o agli usi; in mancanza è determinat­a dal giudice.

Articolo 1710 del Cc

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito la responsabi­lità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanz­e sopravvenu­te che possono determinar­e la revoca o la modificazi­one del mandato.

Articolo 91 del Cpc

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombent­e al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

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