La caldaia centrale agevolata e i condòmini dissenzienti
In un condominio costituito da trenta appartamenti, l’assemblea ha approvato, con la maggioranza richiesta, la trasformazione del sistema di riscaldamento da autonomo a centralizzato con pompa di calore, fruendo dell’agevolazione al 110 per cento ( superbonus). Alcuni condòmini non sono d’accordo, perché vorrebbero evitare di dover effettuare lavori all’interno del proprio appartamento e preferirebbero conservare l’impianto autonomo.
I condòmini contrari sono obbligati ugualmente alla modifica approvata dall’assemblea?
C. D. - CAMPOBASSO
Le delibere assunte dall’assemblea con le maggioranze previste dalla legge vincolano anche i condòmini dissenzienti e gli assenti, salvo impugnazione. La scelta di installare un impianto di riscaldamento centralizzato con pompe di calore rientra evidentemente in una più ampia soluzione tecnica proposta al condominio al termine dello studio di fattibilità finalizzato alla riqualificazione energetica dell’edificio condominiale, a norma degli articoli 119 e 121 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), fruendo della detrazione al 110 per cento.
Tuttavia, questo non pregiudica – una volta realizzato l’impianto comune – il diritto del singolo condomino al distacco, ex articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, sempre che tale scelta non vada a pregiudicare la funzionalità dell’impianto centralizzato e che non arrechi pregiudizio economico ai condòmini che continuano a usarlo.