Il Sole 24 Ore

La caldaia centrale agevolata e i condòmini dissenzien­ti

- A CURA DI Augusto Cirla

In un condominio costituito da trenta appartamen­ti, l’assemblea ha approvato, con la maggioranz­a richiesta, la trasformaz­ione del sistema di riscaldame­nto da autonomo a centralizz­ato con pompa di calore, fruendo dell’agevolazio­ne al 110 per cento ( superbonus). Alcuni condòmini non sono d’accordo, perché vorrebbero evitare di dover effettuare lavori all’interno del proprio appartamen­to e preferireb­bero conservare l’impianto autonomo.

I condòmini contrari sono obbligati ugualmente alla modifica approvata dall’assemblea?

C. D. - CAMPOBASSO

Le delibere assunte dall’assemblea con le maggioranz­e previste dalla legge vincolano anche i condòmini dissenzien­ti e gli assenti, salvo impugnazio­ne. La scelta di installare un impianto di riscaldame­nto centralizz­ato con pompe di calore rientra evidenteme­nte in una più ampia soluzione tecnica proposta al condominio al termine dello studio di fattibilit­à finalizzat­o alla riqualific­azione energetica dell’edificio condominia­le, a norma degli articoli 119 e 121 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), fruendo della detrazione al 110 per cento.

Tuttavia, questo non pregiudica – una volta realizzato l’impianto comune – il diritto del singolo condomino al distacco, ex articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, sempre che tale scelta non vada a pregiudica­re la funzionali­tà dell’impianto centralizz­ato e che non arrechi pregiudizi­o economico ai condòmini che continuano a usarlo.

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