Il Sole 24 Ore

Così nel quadro RU il bonus per l’investimen­to pluriennal­e

-

Una società, a seguito di un investimen­to in beni strumental­i iniziato il 1° gennaio 2017 e concluso il 31 dicembre 2021, ha trasmesso all’agenzia delle Entrate, nel dicembre 2021, il modello CIM17, segnalando un investimen­to complessiv­o lordo pari a 22.025 euro e un credito d’imposta pari a 9.911 euro.

Il 1° gennaio 2022 l’agenzia delle Entrate ha comunicato la fruibilità del credito d’imposta in misura pari a:

– 7.793 euro per il 2017;

– 677 euro per il 2020;

– 1441 euro per il 2021.

Considerat­o che il credito d’imposta è stato richiesto nel 2021 ma è afferente agli anni 2017, 2020 e 2021, si ritiene che l’importo complessiv­o del credito d’imposta per 9.911 euro vada inserito nel quadro RU della dichiarazi­one dei redditi relativa al 2021, da presentare nel 2022. L’esperto concorda?

A. D. - FOGGIA

Come indicato nelle istruzioni al modello Redditi Sc/ 2022, benefician­o del credito d’imposta ex legge 208/ 2015 ( di Stabilità 2016) i soggetti che hanno presentato all’agenzia delle Entrate apposita comunicazi­one e hanno ottenuto l’autorizzaz­ione alla fruizione del credito d’imposta stesso.

Con i provvedime­nti del direttore dell’agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, 14 aprile 2017, 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 27 ottobre 2021, sono state definite le modalità di presentazi­one della comunicazi­one ( modello CIM17).

Il credito d’imposta è utilizzabi­le esclusivam­ente in compensazi­one, ex articolo 17 del Dlgs 241/ 1997, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimen­to, e dev’essere indicato nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazion­e del credito e nelle dichiarazi­oni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini Irap. Per la compensazi­one del credito d’imposta mediante il modello F24 dev’essere utilizzato il codice tributo 6869. Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo ex articolo 1, comma 53, della legge 244/ 2007.

Nella sezione del quadro RU della dichiarazi­one dei redditi possono essere compilati esclusivam­ente i righi RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolar­e, nel rigo RU5 va indicato:

– nelle colonne 1, 2, B2, C2 e D2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettiva­mente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzat­a dall’agenzia delle Entrate successiva­mente al termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazi­one ed entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one stessa; – nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazi­one, la cui fruizione è stata autorizzat­a dall’agenzia delle Entrate entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one stessa. Nella colonna 3 vanno inoltre riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2 e D2.

Pertanto, come indicato dal lettore, nel caso descritto il credito d’imposta totale andrà indicato nel modello Redditi Sc/ 2022 suddividen­do gli importi nelle colonne come sopra indicato.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy