Così nel quadro RU il bonus per l’investimento pluriennale
Una società, a seguito di un investimento in beni strumentali iniziato il 1° gennaio 2017 e concluso il 31 dicembre 2021, ha trasmesso all’agenzia delle Entrate, nel dicembre 2021, il modello CIM17, segnalando un investimento complessivo lordo pari a 22.025 euro e un credito d’imposta pari a 9.911 euro.
Il 1° gennaio 2022 l’agenzia delle Entrate ha comunicato la fruibilità del credito d’imposta in misura pari a:
– 7.793 euro per il 2017;
– 677 euro per il 2020;
– 1441 euro per il 2021.
Considerato che il credito d’imposta è stato richiesto nel 2021 ma è afferente agli anni 2017, 2020 e 2021, si ritiene che l’importo complessivo del credito d’imposta per 9.911 euro vada inserito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al 2021, da presentare nel 2022. L’esperto concorda?
A. D. - FOGGIA
Come indicato nelle istruzioni al modello Redditi Sc/ 2022, beneficiano del credito d’imposta ex legge 208/ 2015 ( di Stabilità 2016) i soggetti che hanno presentato all’agenzia delle Entrate apposita comunicazione e hanno ottenuto l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta stesso.
Con i provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, 14 aprile 2017, 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 27 ottobre 2021, sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione ( modello CIM17).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ex articolo 17 del Dlgs 241/ 1997, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, e dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini Irap. Per la compensazione del credito d’imposta mediante il modello F24 dev’essere utilizzato il codice tributo 6869. Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo ex articolo 1, comma 53, della legge 244/ 2007.
Nella sezione del quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
– nelle colonne 1, 2, B2, C2 e D2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’agenzia delle Entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione ed entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa; – nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, la cui fruizione è stata autorizzata dall’agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa. Nella colonna 3 vanno inoltre riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2 e D2.
Pertanto, come indicato dal lettore, nel caso descritto il credito d’imposta totale andrà indicato nel modello Redditi Sc/ 2022 suddividendo gli importi nelle colonne come sopra indicato.