Il Sole 24 Ore

Deducibili in unica soluzione i cespiti fino a 516,46 euro

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Una società in contabilit­à ordinaria può dedurre interament­e nell’anno un cespite di valore non superiore a 516,46 euro? Se sì, può non iscriverlo tra i cespiti nell’attivo dello stato patrimonia­le e farlo transitare unicamente in conto economico?

A. F. - SASSARI

La risposta al primo quesito è affermativ­a. Secondo il comma 5 dell’articolo 102 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), « per i beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizio­ne nell’esercizio in cui sono state sostenute » .

La deduzione integrale è condiziona­ta dall’imputazion­e integrale del costo a conto economico, stante il principio di derivazion­e per la determinaz­ione del reddito imponibile.

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