Deducibili in unica soluzione i cespiti fino a 516,46 euro
Una società in contabilità ordinaria può dedurre interamente nell’anno un cespite di valore non superiore a 516,46 euro? Se sì, può non iscriverlo tra i cespiti nell’attivo dello stato patrimoniale e farlo transitare unicamente in conto economico?
A. F. - SASSARI
La risposta al primo quesito è affermativa. Secondo il comma 5 dell’articolo 102 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), « per i beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute » .
La deduzione integrale è condizionata dall’imputazione integrale del costo a conto economico, stante il principio di derivazione per la determinazione del reddito imponibile.