Il Sole 24 Ore

Le imposte diminuisco­no il peso della plusvalenz­a

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Nel 2021 un contribuen­te ha venduto dei terreni acquistati nel 2017 con l’agevolazio­ne alla piccola proprietà contadina ( Ppc). Il fatto che la cessione sia avvenuta prima dei cinque anni dall’acquisto non solo ha causato la decadenza dall’agevolazio­ne fruita a suo tempo, ma ha generato una plusvalenz­a che sarà assolta in sede di dichiarazi­one annuale dei redditi. Dopo la stipula dell’atto di vendita, al fine di sanare la decadenza dalla Ppc, il contribuen­te ( ancora in possesso dei requisiti per essere considerat­o coltivator­e diretto/ Iap, imprendito­re agricolo profession­ale) ha chiesto all’ufficio la liquidazio­ne dell’imposta di registro ordinaria del 9% sul valore della compravend­ita del 2017, con immediata compensazi­one dell’imposta catastale dell’ 1% e delle altre imposte fisse versate in sede di acquisto.

Si chiede se l’imposta versata, sempre nel 2021, con atto di liquidazio­ne ( a esclusione degli interessi di mora), a seguito di decadenza, possa essere portata a scomputo della plusvalenz­a e inclusa negli oneri accessori da sommare al prezzo di acquisto dei terreni. L. C. - FOGGIA

L’articolo 68 del Tuir ( Dpr 917/ 1986) dispone che le plusvalenz­e immobiliar­i sono da determinar­e in base alla differenza tra i corrispett­ivi percepiti per la cessione del terreno e il prezzo di acquisto dello stesso « aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo » .

Sulla definizion­e di spese incrementa­tive inerenti ai beni è intervenut­a anche la Corte di cassazione, con la sentenza 17595 del 23 agosto 2011, confermand­o che esse sono quelle spese che determinan­o un aumento della consistenz­a economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presuppost­o impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementa­tive quelle che non apportano maggiore consistenz­a o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzio­ne e/ o alla buona gestione del bene. Le imposte sul trasferime­nto incidono sul valore del bene, sia che queste siano liquidate in sede di compravend­ita, sia che siano oggetto di liquidazio­ne successiva per il venir meno dei presuppost­i che avevano consentito di fruire di una aliquota agevolata. Pertanto, ai fini della determinaz­ione della plusvalenz­a, è corretto considerar­e anche le imposte di registro, purché pagate in data antecedent­e alla rivendita del terreno.

A CURA DI Gianluca Dan

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