Le imposte diminuiscono il peso della plusvalenza
Nel 2021 un contribuente ha venduto dei terreni acquistati nel 2017 con l’agevolazione alla piccola proprietà contadina ( Ppc). Il fatto che la cessione sia avvenuta prima dei cinque anni dall’acquisto non solo ha causato la decadenza dall’agevolazione fruita a suo tempo, ma ha generato una plusvalenza che sarà assolta in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Dopo la stipula dell’atto di vendita, al fine di sanare la decadenza dalla Ppc, il contribuente ( ancora in possesso dei requisiti per essere considerato coltivatore diretto/ Iap, imprenditore agricolo professionale) ha chiesto all’ufficio la liquidazione dell’imposta di registro ordinaria del 9% sul valore della compravendita del 2017, con immediata compensazione dell’imposta catastale dell’ 1% e delle altre imposte fisse versate in sede di acquisto.
Si chiede se l’imposta versata, sempre nel 2021, con atto di liquidazione ( a esclusione degli interessi di mora), a seguito di decadenza, possa essere portata a scomputo della plusvalenza e inclusa negli oneri accessori da sommare al prezzo di acquisto dei terreni. L. C. - FOGGIA
L’articolo 68 del Tuir ( Dpr 917/ 1986) dispone che le plusvalenze immobiliari sono da determinare in base alla differenza tra i corrispettivi percepiti per la cessione del terreno e il prezzo di acquisto dello stesso « aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo » .
Sulla definizione di spese incrementative inerenti ai beni è intervenuta anche la Corte di cassazione, con la sentenza 17595 del 23 agosto 2011, confermando che esse sono quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggiore consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/ o alla buona gestione del bene. Le imposte sul trasferimento incidono sul valore del bene, sia che queste siano liquidate in sede di compravendita, sia che siano oggetto di liquidazione successiva per il venir meno dei presupposti che avevano consentito di fruire di una aliquota agevolata. Pertanto, ai fini della determinazione della plusvalenza, è corretto considerare anche le imposte di registro, purché pagate in data antecedente alla rivendita del terreno.
A CURA DI Gianluca Dan