Né Ires né Irap su contributi da emergenza epidemiologica
Nel 2021 una impresa che gestisce un terminal portuale operante nello sbarco e imbarco di persone, e che è titolare di concessione demaniale, ha chiesto e ottenuto un contributo a fondo perduto a norma dell’articolo 1, comma 666, della legge 178/ 2020 ( di Bilancio per il 2021). Tale contributo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
Ai fini Ires e Irap, il contributo è soggetto a tassazione? A. S. - NAPOLI
Si ritiene che il contributo in questione non sia soggetto a tassazione.
Premettendo l’esistenza del principio secondo cui, in via generale, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/ Ires, e del valore della produzione ai fini Irap, tutti i contributi per i quali la disciplina non prevede esplicitamente la non imponibilità, l’agenzia delle Entrate – con la risposta 618 del 20 settembre 2021 – ha precisato che, a norma dell’articolo 10– bis del decreto “Ristori” ( Dl 137/ 2020), e in deroga al principio generale esposto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica, anche se diversi da quelli esistenti prima della pandemia, da chiunque erogati, spettanti agli esercenti impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.