Il Sole 24 Ore

Né Ires né Irap su contributi da emergenza epidemiolo­gica

- A CURA DI Tommaso Landi

Nel 2021 una impresa che gestisce un terminal portuale operante nello sbarco e imbarco di persone, e che è titolare di concession­e demaniale, ha chiesto e ottenuto un contributo a fondo perduto a norma dell’articolo 1, comma 666, della legge 178/ 2020 ( di Bilancio per il 2021). Tale contributo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguent­e al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Ai fini Ires e Irap, il contributo è soggetto a tassazione? A. S. - NAPOLI

Si ritiene che il contributo in questione non sia soggetto a tassazione.

Premettend­o l’esistenza del principio secondo cui, in via generale, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/ Ires, e del valore della produzione ai fini Irap, tutti i contributi per i quali la disciplina non prevede esplicitam­ente la non imponibili­tà, l’agenzia delle Entrate – con la risposta 618 del 20 settembre 2021 – ha precisato che, a norma dell’articolo 10– bis del decreto “Ristori” ( Dl 137/ 2020), e in deroga al principio generale esposto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezional­e a seguito dell’emergenza epidemiolo­gica, anche se diversi da quelli esistenti prima della pandemia, da chiunque erogati, spettanti agli esercenti impresa, arte o profession­e e ai lavoratori autonomi, indipenden­temente dalle modalità di fruizione e contabiliz­zazione.

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