Disciplina Imu sotto la lente della Corte costituzionale
Il marito ha un immobile di proprietà ( unico immobile), dove risiede e dimora da agosto 2017, data del matrimonio. La moglie non è titolare di alcun immobile, risiede dalla nascita in un altro Comune, nella casa di proprietà dei genitori, e, per motivi di salute, all’atto del matrimonio non sposta la residenza. Il Comune del marito chiede il pagamento dell’Imu sulla prima casa perché la moglie non ha portato la residenza e pertanto si perde l’agevolazione.
Le cose stanno proprio così, anche se la moglie non ha fruito di alcuna agevolazione, in quanto non è proprietaria di alcun immobile?
A. M. - LECCE
La richiesta del Comune àncora le sue radici in una consolidata giurisprudenza di legittimità, in base alla quale l’abitazione principale richiede la residenza e la dimora di tutti i componenti la famiglia ( si veda, tra le tante, Cassazione 832/ 2022).
Quindi, per il passato, la richiesta del Comune appare legittima, sebbene si tratti di un giudizio non definitivo, posto che il tema è all’attenzione della Corte costituzionale, la quale – con ordinanza di autorimessione del 23 marzo 2022 – ha sollevato questione di legittimità costituzionale davanti a sé stessa, relativamente alla disciplina Imu nella parte in cui prevede che, per poter qualificare come abitazione principale un immobile, sia necessaria, oltre alla residenza e dimora del soggetto passivo, anche quella del proprio nucleo familiare. È quindi immaginabile che cambierà la definizione normativa, riconoscendosi come abitazione principale quella dove il possessore ha stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, a nulla rilevando la residenza e dimora degli altri componenti la famiglia.
Se la Corte si pronuncerà in tali termini, allora gli effetti della decisione saranno retroattivi, ma non potranno incidere sui rapporti definiti. In caso di accertamento Imu divenuto definitivo per mancata impugnazione, spetterà al Comune la scelta di procedere al suo annullamento: tale scelta, pur se discrezionale, pare obbligata per il rispetto di un altro parametro costituzionale, quello della buona amministrazione.
L’unico caso in cui si pone il divieto di annullamento riguarda gli accertamenti coperti da una sentenza passata in giudicato, nel merito. Si segnala, infine, che – in base alle modifiche re
cate alla definizione di abitazione principale da parte dell’articolo 5– decies del Dl 146/ 2021 – anche nel caso di “spacchettamento” della famiglia su due Comuni, uno dei due immobili può essere considerato abitazione principale. Tale modifica, però, esplica i suoi effetti dal 2022, non essendo retroattiva.