Rendiconti, il consolidato può seguire l’ordinario
Una Spa, che detiene una partecipazione del 50% in una Srl, intende procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, anche se non vi è obbligata per legge. Il bilancio consolidato, anche in caso di obbligo di presentazione, può essere predisposto e approvato successivamente all’approvazione del bilancio ordinario?
V. D. - TREVISO
Il bilancio consolidato viene approvato, di solito, sempre dopo quello di esercizio.
Infatti, il bilancio di esercizio, secondo la previsione contenuta nell’articolo 2364 del Codice civile, dev’essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e, ove previsto dallo statuto, entro 180 giorni in caso di soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato o al ricorrere di particolari esigenze relative a oggetto e struttura della società. In altre parole, la società consolidante potrà, ove previsto dallo statuto, approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni.
Il bilancio consolidato, invece, dev’essere depositato entro sei mesi dalla data di riferimento dello stesso ( che spesso coincide con la data di chiusura dell’esercizio della consolidante) e va comunicato al soggetto preposto al controllo entro cinque mesi dalla medesima data, unitamente al bilancio di esercizio ( per ragioni di completezza, si fa presente che il bilancio consolidato è approvato dall’organo amministrativo, e non dall’assemblea).
Ne consegue che il bilancio consolidato potrà essere approvato successivamente a quello di esercizio della consolidante; ove quest’ultimo venisse approvato nel maggior termine di 180 giorni, andando a scadere nel medesimo periodo, occorrerà allegare al bilancio consolidato il progetto di bilancio di esercizio della consolidante, che si approverà quasi contestualmente. La disciplina del bilancio consolidato è contenuta negli articoli 25 e seguenti del Dlgs 127/ 1991, a cui fa riferimento il principio Oic 17.
Per rispondere al lettore, quindi, si ritiene possibile predisporre e approvare il bilancio consolidato successivamente a quello di esercizio. Si può fare riferimento a quanto indicato dall’articolo 46, comma 4, del decreto citato, laddove prevede che « il bilancio consolidato con la relazione sulla gestione dovrà essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e entro sei mesi da tale data ne andrà eseguito il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese nei modi preveduti dall’articolo 42, commi 1 e 2... » . In aggiunta a ciò si consideri quanto contenuto nell’articolo 42, comma 1 ( « Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all’articolo 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d’esercizio... » ) e nell’articolo 41, comma 5 ( « Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d’esercizio » ).