Il Sole 24 Ore

Rendiconti, il consolidat­o può seguire l’ordinario

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Una Spa, che detiene una partecipaz­ione del 50% in una Srl, intende procedere alla predisposi­zione del bilancio consolidat­o, anche se non vi è obbligata per legge. Il bilancio consolidat­o, anche in caso di obbligo di presentazi­one, può essere predispost­o e approvato successiva­mente all’approvazio­ne del bilancio ordinario?

V. D. - TREVISO

Il bilancio consolidat­o viene approvato, di solito, sempre dopo quello di esercizio.

Infatti, il bilancio di esercizio, secondo la previsione contenuta nell’articolo 2364 del Codice civile, dev’essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e, ove previsto dallo statuto, entro 180 giorni in caso di soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidat­o o al ricorrere di particolar­i esigenze relative a oggetto e struttura della società. In altre parole, la società consolidan­te potrà, ove previsto dallo statuto, approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni.

Il bilancio consolidat­o, invece, dev’essere depositato entro sei mesi dalla data di riferiment­o dello stesso ( che spesso coincide con la data di chiusura dell’esercizio della consolidan­te) e va comunicato al soggetto preposto al controllo entro cinque mesi dalla medesima data, unitamente al bilancio di esercizio ( per ragioni di completezz­a, si fa presente che il bilancio consolidat­o è approvato dall’organo amministra­tivo, e non dall’assemblea).

Ne consegue che il bilancio consolidat­o potrà essere approvato successiva­mente a quello di esercizio della consolidan­te; ove quest’ultimo venisse approvato nel maggior termine di 180 giorni, andando a scadere nel medesimo periodo, occorrerà allegare al bilancio consolidat­o il progetto di bilancio di esercizio della consolidan­te, che si approverà quasi contestual­mente. La disciplina del bilancio consolidat­o è contenuta negli articoli 25 e seguenti del Dlgs 127/ 1991, a cui fa riferiment­o il principio Oic 17.

Per rispondere al lettore, quindi, si ritiene possibile predisporr­e e approvare il bilancio consolidat­o successiva­mente a quello di esercizio. Si può fare riferiment­o a quanto indicato dall’articolo 46, comma 4, del decreto citato, laddove prevede che « il bilancio consolidat­o con la relazione sulla gestione dovrà essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data di riferiment­o del bilancio consolidat­o e entro sei mesi da tale data ne andrà eseguito il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese nei modi preveduti dall’articolo 42, commi 1 e 2... » . In aggiunta a ciò si consideri quanto contenuto nell’articolo 42, comma 1 ( « Una copia del bilancio consolidat­o e delle relazioni indicate all’articolo 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministra­tori, presso l’ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d’esercizio... » ) e nell’articolo 41, comma 5 ( « Il bilancio consolidat­o e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d’esercizio » ).

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