No all’indennità per soggetti che sono percettori di Rita
Sono disoccupato dal 2014 e quindi non percepisco più la Naspi ( nuova assicurazione sociale per l’impiego). Percepirò la pensione nel 2027 o nel 2028, ma ho una rendita da Rita ( rendita integrativa temporanea anticipata) inferiore a 20mila euro.
Considerata la mia situazione, ho diritto al bonus di 200 euro per il “caro bollette”?
D. G. - MILANO
Il Dl 50/ 2022, all’articolo 32, comma 1, precisa che, « in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ( Inps) corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’Inps, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’Inps a seguito di apposita rendicontazione » . Pertanto, il caso in esame non sembra rientrare nelle ipotesi con diritto al bonus prospettate dalla normativa, considerato che la Rita è una rendita erogata da un fondo pensione privato e non un trattamento pensionistico a carico di una forma previdenziale obbligatoria.