Il Sole 24 Ore

No all’indennità per soggetti che sono percettori di Rita

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Sono disoccupat­o dal 2014 e quindi non percepisco più la Naspi ( nuova assicurazi­one sociale per l’impiego). Percepirò la pensione nel 2027 o nel 2028, ma ho una rendita da Rita ( rendita integrativ­a temporanea anticipata) inferiore a 20mila euro.

Considerat­a la mia situazione, ho diritto al bonus di 200 euro per il “caro bollette”?

D. G. - MILANO

Il Dl 50/ 2022, all’articolo 32, comma 1, precisa che, « in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattament­i pensionist­ici a carico di qualsiasi forma previdenzi­ale obbligator­ia, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattament­i di accompagna­mento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggetta­bile ad Irpef, al netto dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ( Inps) corrispond­e d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivam­ente di trattament­i non gestiti dall’Inps, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l’Ente previdenzi­ale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successiva­mente rimborsato dall’Inps a seguito di apposita rendiconta­zione » . Pertanto, il caso in esame non sembra rientrare nelle ipotesi con diritto al bonus prospettat­e dalla normativa, considerat­o che la Rita è una rendita erogata da un fondo pensione privato e non un trattament­o pensionist­ico a carico di una forma previdenzi­ale obbligator­ia.

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