Luigi Ferrajoli Niente obbligo solo in caso
Di impossibilità tecnica
Dal 30 giugno 2022 verranno applicate le sanzioni a chi rifiuterà i pagamenti tramite Pos. Si chiede un chiarimento relativo a lavoratori autonomi, ditte e società che svolgono abitualmente attività, anche con clienti privati cittadini, le quali prevedono però, per usi e/ o per l’entità degli importi, pagamenti con altri mezzi tracciati come bonifici ( ad esempio nel caso di chi lavora sui bonus edilizi), assegni e ricevute bancarie. Questi soggetti dovranno comunque avere il Pos anche se non lo useranno ipoteticamente mai?
Ci sono poi aziende che hanno come clienti soltanto altre aziende che pagano con altri mezzi tracciati, e non con carta di credito o bancomat. Se non è prevedibile che un cliente voglia pagare con il Pos, si può evitare di averlo o è obbligatorio dotarsene in ogni caso? M. M. - PADOVA
La disposizione ex articolo 15 del Dl 179/ 2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/ 2012, che ha emendato l’articolo 5 del Dlgs 82/ 2005 ( Codice dell’amministrazione digitale), ha introdotto, ai commi 4 e 4– bis, l’obbligo, da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.
La prescrizione in commento, riformata da ultimo dall’articolo 18, comma 1, del Dl 36/ 2022, che ne ha anticipato l’efficacia alla data del 30 giugno 2022, introduce una possibilità di eccezione all’obbligo citato solo nei casi « di oggettiva impossibilità tecnica » .
A CURA DI
Francesca Petullà