Il Sole 24 Ore

Luigi Ferrajoli Niente obbligo solo in caso

Di impossibil­ità tecnica

- E Flavia Silla

Dal 30 giugno 2022 verranno applicate le sanzioni a chi rifiuterà i pagamenti tramite Pos. Si chiede un chiariment­o relativo a lavoratori autonomi, ditte e società che svolgono abitualmen­te attività, anche con clienti privati cittadini, le quali prevedono però, per usi e/ o per l’entità degli importi, pagamenti con altri mezzi tracciati come bonifici ( ad esempio nel caso di chi lavora sui bonus edilizi), assegni e ricevute bancarie. Questi soggetti dovranno comunque avere il Pos anche se non lo useranno ipoteticam­ente mai?

Ci sono poi aziende che hanno come clienti soltanto altre aziende che pagano con altri mezzi tracciati, e non con carta di credito o bancomat. Se non è prevedibil­e che un cliente voglia pagare con il Pos, si può evitare di averlo o è obbligator­io dotarsene in ogni caso? M. M. - PADOVA

La disposizio­ne ex articolo 15 del Dl 179/ 2012, convertito con modificazi­oni dalla legge 221/ 2012, che ha emendato l’articolo 5 del Dlgs 82/ 2005 ( Codice dell’amministra­zione digitale), ha introdotto, ai commi 4 e 4– bis, l’obbligo, da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazion­e di servizi, anche profession­ali, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativame­nte ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

La prescrizio­ne in commento, riformata da ultimo dall’articolo 18, comma 1, del Dl 36/ 2022, che ne ha anticipato l’efficacia alla data del 30 giugno 2022, introduce una possibilit­à di eccezione all’obbligo citato solo nei casi « di oggettiva impossibil­ità tecnica » .

A CURA DI

Francesca Petullà

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