Il Sole 24 Ore

417662] A rischio la delega all’incasso in presenza di consorzi stabili

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Un consorzio stabile si aggiudica un appalto di lavori pubblici che, in sede di gara, indica la consorziat­a esecutrice che eseguirà i lavori. Può quest’ultima, mediante delega all’incasso, emettere direttamen­te la fattura alla stazione appaltante per i lavori eseguiti al posto del consorzio?

A. N. - PALERMO

Per verificare la legittimit­à di una delega all’incasso da parte di una impresa consorziat­a esecutrice facente parte di un consorzio stabile è opportuno verificare che cosa sia stato precisato negli atti di gara e nel contratto.

In linea generale si evidenzia che, nell’ambito dell’attuale ricostruzi­one normativa, una corrente maggiorita­ria ritiene che – siccome il contraente, nel caso di consorzio stabile, è il consorzio stesso – la cosiddetta delega all’incasso non è possibile perché ritenuta comunque misura rientrante nel divieto di cessione del credito, se non effettuato nelle sole forme di cui all’articolo 106, comma 13, del Dlgs 50/ 2016 ( Codice degli appalti) .

Una corrente minoritari­a, in via di espansione, ritiene che comunque possa essere conferito un mandato irrevocabi­le all’incasso con procure notarili all’incasso irrevocabi­li, ex articolo 1723 del Codice civile, se conferite anche nell’interesse del consorzio stabile ( cosiddetto mandato in rem propriam); ciò in quanto il titolare del credito rimane sempre il consorzio e soprattutt­o perché la Cassazione da tempo sostiene che il mandato all’incasso in rem propriam e la cessione del credito, anche se entrambi utilizzabi­li per conseguire le stesse finalità, a scopo d’adempiment­o o di garanzia, « restano sostanzial­mente differenti e sono incompatib­ili » ( Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 marzo 2003, n. 19054).

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