Antiriciclaggio– Tracciabilità dei pagamenti
Dal 30 giugno 2022 scattano le sanzioni per assenza di Pos
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Un professionista emette fatture quasi esclusivamente a clienti con partita Iva e riscuote i compensi esclusivamente con assegno o con bonifico. Solo saltuariamente emette fatture a clienti privati, i quali pagano anch’essi con assegno o con bonifico. I pagamenti in contanti sono rari. Finora nessun cliente ha mai richiesto di pagare con carta di credito/ debito.
Questo professionista è obbligato, dal 30 giugno 2022, a installare il Pos?
D. S. - VARESE
L’obbligo di dotarsi di un Pos per i professionisti, di per sé, è in vigore dal 1° gennaio 2014 ( articolo 15, comma 4, del Dl 179/ 2012). La novità riguarda l’introduzione di sanzioni, prima non previste, per la violazione di tale obbligo. L’articolo 15, comma 4– bis, del Dl 179/ 2012, introdotto dall’articolo 19– ter, comma 1, lettera b, del Dl 152/ 2021, che entra in vigore dal 30 giugno 2022, prevede che – nei casi di mancata accettazione di un pagamento tramite carta di credito, prepagata, bancomat e simili da parte di un professionista – si applichi la sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico. L’entrata in vigore della sanzione, originariamente prevista dal 1° gennaio 2023, è stata anticipata al 30 giugno 2022 dall’articolo 18, comma 1, del Dl 36/ 2022.