Contributi previdenziali e assistenziali
A CURA DI Aldo Forte
[ 1184][ 417479] Gli over 65 « contributivi » non fruiscono della riduzione
L’Inps ha rigettato la domanda di riduzione dei contributi previdenziali del 50% per una pensionata ultra65enne. La domanda è stata respinta perché il calcolo della pensione è contributivo, ex legge 335/ 1995, e quindi lei è esclusa da tale beneficio. Vorremmo capire a quale norma/ circolare fa riferimento l’Inps e se è corretto tale rigetto.
S. A. - BRESCIA
L’Inps ha diramato le istruzioni in materia con il messaggio 1167 del 15 marzo 2020, diretto alle sedi dell’istituto. Va tenuto presente che l’agevolazione contributiva in argomento è stata introdotta dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/ 1997; è stato previsto che per i lavoratori autonomi ( artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura), già pensionati presso le gestioni dell’Inps e con più di 65 anni di età, il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà, e che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento è, corrispondentemente, ridotto della metà. Erano però pervenute numerose richieste di chiarimenti sulla possibilità di accedere al beneficio anche da parte dei soggetti nei cui confronti sia erogata una pensione con il sistema di calcolo contributivo. La questione è stata sottoposta dall’Inps al ministero del Lavoro, che ha espresso il parere che l’agevolazione spetta ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o misto, poiché « un’estensione del beneficio in parola anche ai titolari di pensione contributiva necessita di un intervento legislativo sulla norma in esame » . Quindi è corretto che la richiesta della pensionata in questione sia stata rigettata.