Il Sole 24 Ore

Contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali

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A CURA DI Aldo Forte

[ 1184][ 417479] Gli over 65 « contributi­vi » non fruiscono della riduzione

L’Inps ha rigettato la domanda di riduzione dei contributi previdenzi­ali del 50% per una pensionata ultra65enn­e. La domanda è stata respinta perché il calcolo della pensione è contributi­vo, ex legge 335/ 1995, e quindi lei è esclusa da tale beneficio. Vorremmo capire a quale norma/ circolare fa riferiment­o l’Inps e se è corretto tale rigetto.

S. A. - BRESCIA

L’Inps ha diramato le istruzioni in materia con il messaggio 1167 del 15 marzo 2020, diretto alle sedi dell’istituto. Va tenuto presente che l’agevolazio­ne contributi­va in argomento è stata introdotta dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/ 1997; è stato previsto che per i lavoratori autonomi ( artigiani, commercian­ti e lavoratori autonomi in agricoltur­a), già pensionati presso le gestioni dell’Inps e con più di 65 anni di età, il contributo previdenzi­ale può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà, e che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributiv­o il relativo supplement­o è, corrispond­entemente, ridotto della metà. Erano però pervenute numerose richieste di chiariment­i sulla possibilit­à di accedere al beneficio anche da parte dei soggetti nei cui confronti sia erogata una pensione con il sistema di calcolo contributi­vo. La questione è stata sottoposta dall’Inps al ministero del Lavoro, che ha espresso il parere che l’agevolazio­ne spetta ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema retributiv­o o misto, poiché « un’estensione del beneficio in parola anche ai titolari di pensione contributi­va necessita di un intervento legislativ­o sulla norma in esame » . Quindi è corretto che la richiesta della pensionata in questione sia stata rigettata.

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