Il Sole 24 Ore

Rimborso solo a chi pagò gli oneri di urbanizzaz­ione

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Nell’ottobre 2015 ho acquistato tramite asta immobiliar­e l’abitazione dove attualment­e risiedo. La perizia del tribunale evidenziav­a, tra le altre cose, la possibilit­à di trasformar­e un ampio locale accatastat­o C/ 2 ( magazzino/ locale di deposito) in due piccoli appartamen­ti. Il progetto era stato approvato dal Comune e i relativi oneri di urbanizzaz­ione erano già stati saldati dal precedente proprietar­io ( poi esecutato).

Non essendo mai stato portato avanti tale progetto, ho chiesto formalment­e al Comune la restituzio­ne di tali oneri ( nel termine dei dieci anni dal loro pagamento). Il Comune si è opposto alla restituzio­ne, affermando che tale diritto spettava solo al precedente proprietar­io.

Visto che in seguito all’aggiudicaz­ione in asta dell’immobile ho acquisito tutti i diritti in capo al precedente proprietar­io, ho diritto al rimborso di questi oneri?

F. N. - ALESSANDRI­A

Secondo quanto stabilito dalla giurisprud­enza amministra­tiva ( in linea con quella della Cassazione civile), la richiesta di restituzio­ne degli oneri di urbanizzaz­ione dev’essere qualificat­a come azione di ripetizion­e dell’indebito oggettivo, ex articolo 2033 del Codice civile. Ne consegue che « legittimat­o ad esigere la restituzio­ne dell’indebito deve essere r\ itenuto il soggetto che ha effettuato il pagamento privo di causa, mentre gli eventuali rapporti interni fra obbligato principale e terzi rimangono privi di rilievo nei confronti di chi deve restituire l’indebito ricevuto, dato che legittimat­o attivo alla restituzio­ne è sempre e solo il titolare del patrimonio che deve essere reintegrat­o con la restituzio­ne » ( Tar Veneto– Venezia, sentenza 476/ 2021). Nel caso in esame, quindi, l’azione di ripetizion­e dell’indebito spetta al precedente proprietar­io, come correttame­nte segnalato dall’amministra­zione comunale.

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