Rimborso solo a chi pagò gli oneri di urbanizzazione
Nell’ottobre 2015 ho acquistato tramite asta immobiliare l’abitazione dove attualmente risiedo. La perizia del tribunale evidenziava, tra le altre cose, la possibilità di trasformare un ampio locale accatastato C/ 2 ( magazzino/ locale di deposito) in due piccoli appartamenti. Il progetto era stato approvato dal Comune e i relativi oneri di urbanizzazione erano già stati saldati dal precedente proprietario ( poi esecutato).
Non essendo mai stato portato avanti tale progetto, ho chiesto formalmente al Comune la restituzione di tali oneri ( nel termine dei dieci anni dal loro pagamento). Il Comune si è opposto alla restituzione, affermando che tale diritto spettava solo al precedente proprietario.
Visto che in seguito all’aggiudicazione in asta dell’immobile ho acquisito tutti i diritti in capo al precedente proprietario, ho diritto al rimborso di questi oneri?
F. N. - ALESSANDRIA
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa ( in linea con quella della Cassazione civile), la richiesta di restituzione degli oneri di urbanizzazione dev’essere qualificata come azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, ex articolo 2033 del Codice civile. Ne consegue che « legittimato ad esigere la restituzione dell’indebito deve essere r\ itenuto il soggetto che ha effettuato il pagamento privo di causa, mentre gli eventuali rapporti interni fra obbligato principale e terzi rimangono privi di rilievo nei confronti di chi deve restituire l’indebito ricevuto, dato che legittimato attivo alla restituzione è sempre e solo il titolare del patrimonio che deve essere reintegrato con la restituzione » ( Tar Veneto– Venezia, sentenza 476/ 2021). Nel caso in esame, quindi, l’azione di ripetizione dell’indebito spetta al precedente proprietario, come correttamente segnalato dall’amministrazione comunale.