Il Sole 24 Ore

Da rimuovere il pavimento che riduce le altezze minime

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In un appartamen­to al piano terra, condonato e accatastat­o con altezza dei locali pari a due metri e 27 centimetri, è stato sovrappost­o alla pavimentaz­ione originaria – anche per coibentazi­one termica – un assito di pannelli fenolici su travetti intercalat­i da polistirol­o, sul quale sono state incollate piastrelle di gres. Lo spessore totale della nuova pavimentaz­ione/ coibentazi­one – di circa sei centimetri – ha ridotto l’altezza dei locali oltre il limite di tolleranza del 2% previsto dall’articolo 34– bis ( « Tolleranze costruttiv­e » ) del Dpr 380/ 2001.

Dovendo certificar­e la conformità edilizia– urbanistic­a, anche in prospettiv­a di una futura vendita, si chiede se la sovrapposi­zione di tale “pavimentaz­ione flottante” è da considerar­e comunque violazione edilizia e va quindi rimossa.

L. B. - BERGAMO

Il decreto ministeria­le 5 luglio 1975, all’articolo 1, prevede che l’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione sia di due metri e 70 centimetri, riducibili a 2,40 metri per corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli. Nei comuni montani, al di sopra di mille metri sul livello del mare, può poi essere consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali a 2,55 metri. Le Regioni possono prevedere altezze inferiori, in particolar­e per quanto riguarda l’utilizzo a fini abitativi dei locali sottotetto o comunque dell’ultimo piano non abitabile.

In questo quadro, un intervento successivo al condono è possibile, però nel rispetto degli elementi che hanno costituito il riferiment­o per il computo dell’oblazione di cui alla pregressa sanatoria delle opere abusive, circostanz­a che non pare sussistere nel caso prospettat­o. L’ulteriore abbassamen­to dell’altezza dei locali – peraltro oltre il limite di tolleranza previsto dall’articolo 34– bis del Dpr 380/ 2001 ( Testo unico sull’edilizia) – non si ritiene infatti compatibil­e né con il pregresso condono né, naturalmen­te, con la normativa di riferiment­o evidenziat­a e, pertanto, il relativo intervento edilizio è da considerar­e abusivo.

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Massimo Sanguini
A CURA DI Massimo Sanguini

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