Da rimuovere il pavimento che riduce le altezze minime
In un appartamento al piano terra, condonato e accatastato con altezza dei locali pari a due metri e 27 centimetri, è stato sovrapposto alla pavimentazione originaria – anche per coibentazione termica – un assito di pannelli fenolici su travetti intercalati da polistirolo, sul quale sono state incollate piastrelle di gres. Lo spessore totale della nuova pavimentazione/ coibentazione – di circa sei centimetri – ha ridotto l’altezza dei locali oltre il limite di tolleranza del 2% previsto dall’articolo 34– bis ( « Tolleranze costruttive » ) del Dpr 380/ 2001.
Dovendo certificare la conformità edilizia– urbanistica, anche in prospettiva di una futura vendita, si chiede se la sovrapposizione di tale “pavimentazione flottante” è da considerare comunque violazione edilizia e va quindi rimossa.
L. B. - BERGAMO
Il decreto ministeriale 5 luglio 1975, all’articolo 1, prevede che l’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione sia di due metri e 70 centimetri, riducibili a 2,40 metri per corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli. Nei comuni montani, al di sopra di mille metri sul livello del mare, può poi essere consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali a 2,55 metri. Le Regioni possono prevedere altezze inferiori, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo a fini abitativi dei locali sottotetto o comunque dell’ultimo piano non abitabile.
In questo quadro, un intervento successivo al condono è possibile, però nel rispetto degli elementi che hanno costituito il riferimento per il computo dell’oblazione di cui alla pregressa sanatoria delle opere abusive, circostanza che non pare sussistere nel caso prospettato. L’ulteriore abbassamento dell’altezza dei locali – peraltro oltre il limite di tolleranza previsto dall’articolo 34– bis del Dpr 380/ 2001 ( Testo unico sull’edilizia) – non si ritiene infatti compatibile né con il pregresso condono né, naturalmente, con la normativa di riferimento evidenziata e, pertanto, il relativo intervento edilizio è da considerare abusivo.