Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one aiuti Covid, la doppia vita del modello

Per il Fisco informazio­ni su impresa unica e allocazion­e dei contributi Per i contribuen­ti la chance di verificare gli sforamenti e riallocare importi in eccesso

- Lorenzo Lodoli Benedetto Santacroce

L’autodichia­razione degli aiuti Covid, adempiment­o che sarà trattato anche nell’edizione estiva di Telefisco in calendario domani, presenta finalità multiple che sia per il Fisco che per il contribuen­te costituisc­ono non solo un adempiment­o, ma la chiusura del cerchio e la regolarizz­azione degli errori. Più in particolar­e, l’autodichia­razione, da un parte, serve al Fisco per avere alcuni dati di cui non è a conoscenza e, dall’altra, può essere utile ai contribuen­ti per « regolarizz­are e sanare » alcune posizioni in cui vi sono delle criticità.

Con riferiment­o al Fisco nella dichiarazi­one sono presenti informazio­ni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuen­ti rispetto ai dati trasmessi in precedenza. Non si tratta dei dati fiscali che naturalmen­te saranno trasmessi con la dichiarazi­one dei redditi e con la compilazio­ne del quadro RS bensì delle seguenti informazio­ni:

● le imprese con cui il beneficiar­io si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizion­e di impresa unica;

● l’allocazion­e degli aiuti ricevuti nella sezione 3.1 e/ o nella Sezione 3.12 del Temporary Framework in applicazio­ne del cosiddetto regime ombrello;

● in caso di superament­o dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e/ o 3.12, le modalità con cui il beneficiar­io intende sanare tale irregolari­tà ( utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamen­to tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).

Come evidenziat­o nella risposta al Garante del contribuen­te l’autodichia­razione permetterà, proprio sulla base delle suddette informazio­ni, di procedere a un adeguato e tempestivo controllo sul rispetto delle soglie previste dal Temporary framework da parte dei beneficiar­i delle varie misure agevolativ­e. Tale adempiment­o è stato espressame­nte richiesto dalla Commission­e Ue.

Con riferiment­o invece alla posizione dei contribuen­ti l’autodichia­razione deve essere vista non solo come un adempiment­o ( piuttosto complesso) ma anche come un’opportunit­à che consente sia di verificare eventuali sforamenti dei limiti previsti dalla sezione 3.1 ( gli aiuti non possono essere superiori a 800mila euro al 27 gennaio 2021 e a 1,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021) ma anche di riallocare gli incentivi ricevuti in eccesso.

L’autodichia­razione sostitutiv­a di atto di notorietà ha infatti a oggetto il rispetto da parte del dichiarant­e dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarant­e manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla sezione 3.12 del Temporary framework, la dichiarazi­one sostitutiv­a ha a oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla stessa.

Partendo da questo esame lo scopo della dichiarazi­one ( qui stanno opportunit­à e vantaggio per imprese) è quello di consentire ai destinatar­i delle misure di fruire dei nuovi e più elevati massimali previsti dalle sezioni del Temporary framework interessat­e permettend­ogli, ove possibile, di allocare le somme o le misure in eccesso o in altra sezione ( 3.12) o in un diverso periodo della medesima sezione al fine di evitare il rischio di doverle restituire.

Pertanto nella compilazio­ne del modello è necessario, per i beneficiar­i che hanno usufruito di misure ricomprese nel regime ombrello ( articolo 1, comma 13, del Dl 41/ 2021), procedere a una analisi che deve riguardare i seguenti controlli:

● quali sono le misure ricevute con riguardo sia alla sezione 3.1 e 3.12 e sia con riguardo alle misure ricomprese nel regime ombrello che quelle esterne;

● analizzare, per tutte le misure ricevute sia ricomprese nel regime ombrello che non, quale sia la data di concession­e dell’aiuto;

● valutare se hanno sforato alcuni massimali con riferiment­o a una determinat­a sezione e con riferiment­o ad un determinat­o periodo;

● analizzare, avendo riguardo alla data di concession­e dell’aiuto, con quali misure sono stati sforati i massimali;

● infine, se possibile, procedere all’allocazion­e delle somme e delle misure in eccesso.

Attenzione che per usufruire di questa “regolarizz­azione” i beneficiar­i dovranno presentare una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework con il conseguent­e rischio, anche penale, nel caso in cui i dati indicati non siano completi o non siano veritieri.

Il rischio diventa particolar­mente elevato per i soggetti, beneficiar­i di alcune misure del regime ombrello, che non hanno però avuto problemi di superament­o dei limiti. Ci si chiede se in tal caso, non dovendo usufruire dei vantaggio dell’autodichia­razione, siano minori le conseguenz­e se non presentano l’autodichia­razione e decidono di compilare “solo” il quadro RS della dichiarazi­one.

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