Il Sole 24 Ore

Negozi aperti nei festivi: sanzioni senza natura penale

Esclusa l’applicazio­ne retroattiv­a della legge più favorevole

- Patrizia Maciocchi

La sanzione amministra­tiva applicata ai negozi che non rispettano gli obblighi di chiusura nei giorni festivi non ha natura e finalità punitiva. Non è quindi possibile invocare l’applicabil­ità del principio della retroattiv­ità della legge più favorevole, affermato dalla Consulta ( sentenza 63/ 2019) anche per le sanzioni amministra­tive se possono essere considerat­e particolar­mente afflittive secondo i cosiddetti criteri Engel.

La Cassazione ( sentenza 19030) respinge il ricorso di un esercizio commercial­e di generi non alimentari in Puglia, contro la sanzione imposta in base ad una legge regionale ( legge 11/ 2003).

Per sostenere la tesi dell’applicabil­ità della legge mitior la ricorrente sottolinea la natura sostanzial­mente penale della legge. Una disposizio­ne che avrebbe uno scopo punitivo, deterrente e repressivo perché destinata alla generalità dei consociati e non mirata al semplice risarcimen­to dei danni patrimonia­li. Ad avviso della difesa sarebbe afflittivo anche l’importo con una forbice che varia dai 2mila euro ad un massimo di 15 mila. Somme a cui va aggiunta la sanzione accessoria della sospension­e dall’attività di vendita nei casi più gravi o di recidiva infra annuale.

Ad avviso della Cassazione, che ottiene anche l’avallo del Procurator­e generale, però la sanzione pecuniaria in questione non ha una natura sostanzial­mente penale. « In particolar­e - si legge nella sentenza - non è una sanzione diretta a tutelare beni tipicament­e protetti dalle norme penali. L’effetto preventivo è piuttosto tipico della

‘ La sanzione

non è diretta a tutelare beni protetti da norme penali

funzione amministra­tiva » . Inoltre, precisano i giudici di legittimit­à, manca « quella connotazio­ne di gravità da determinar­e elementi di afflizione personale o tali da presentare un carattere socialment­e riprovevol­e o da poter influenzar­e la vita profession­ale del destinatar­io » .

Il giudizio sulla natura penale è dunque negativo, ma anche se così non fosse la Suprema corte precisa che il principio della legge più favorevole, non potrebbe in ogni caso scattare in automatico. E questo perché non ha un carattere assoluto, ma è suscettibi­le di deroghe o limitazion­i alla sua operativit­à, da parte del legislator­e, se sorrette da una valida giustifica­zione.

La Cassazione ricorda che la Consulta è intervenut­a più volte per escludere la possibilit­à per le regioni di legiferare sugli orari di chiusura dei negozi, bollando come incostituz­ionali le norme regionali che intervengo­no sulle aperture. Nell’ambito della controvers­ia esaminata la Cassazione ha chiamato in causa la Consulta che, con la sentenza 223/ 2021, ha escluso che l’intervento statale 201/ 2011 di liberalizz­azione degli orari dei negozi, privo di efficacia retroattiv­a, possa determinar­e l’illegittim­ità costituzio­nale delle norme regionali per i periodi precedenti all’entrata in vigore. L’unica strada possibile per disapplica­re la sanzione restava la dimostrazi­one della sua gravità.

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