Il Sole 24 Ore

Dividendi verso la società svizzera: si applica l’esonero da ritenuta

La risposta dell’Agenzia interpreta l’articolo 9 dell’accordo con l’Ue Non è ostativo il regime transitori­o quinquenna­le della riforma elvetica

- Luigi Belluzzo Alessandro Saini

Ai fini dell’applicazio­ne dell’esonero da ritenuta previsto dall’articolo 9 dell’Accordo Ue - Svizzera per i dividendi in uscita nei confronti della controllan­te svizzera, in precedenza rientrante nel regime fiscale di vantaggio delle “società miste”, non risulta ostativo il regime transitori­o quinquenna­le previsto dalla riforma fiscale svizzera del 2018 che ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i regimi fiscali di favore delle società holding, di domicilio e miste. Ad affermarlo è una recente risposta ( non pubblicata) fornita dall’agenzia delle Entrate, direzione centrale Grandi contribuen­ti e internazio­nale.

Il caso riguarda una società residente controllat­a da una società di diritto svizzero che, prima della riforma fiscale svizzera, aderiva al regime fiscale agevolato, ai fini cantonali, delle “società miste”, in quanto, oltre alla detenzione di partecipaz­ioni, esercitava un’attività commercial­e, principalm­ente rivolta all’estero. Il quesito sottoposto al vaglio dell’Agenzia dalla controllat­a italiana attiene all’applicabil­ità dell’esenzione della ritenuta che la società residente intende applicare ai dividendi da corrispond­ere alla controllan­te svizzera, in base all’articolo 9 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederaz­ione svizzera siglato il 26 ottobre 2004, così come modificato dal Protocollo del 27 maggio 2015 allegato alla decisione Ue 2015/ 2400 del Consiglio dell’ 8 dicembre 2015, durante il periodo transitori­o previsto a seguito della soppressio­ne dei regimi fiscali di favore delle holding, di domicilio e miste.

La riforma fiscale svizzera ha infatti previsto, ai soli fini cantonali, un regime transitori­o di cinque anni ( dal 2020 al 2024) relativame­nte al realizzo delle riserve nascoste ( hidden reserves) esistenti al 1° gennaio 2020, generate in vigenza dei soppressi regimi. Nel caso oggetto di interpello, il regime transitori­o prevede, ai soli fini cantonali, la tassazione separata ( ad aliquota inferiore a quella ordinaria) di parte degli utili generati nei periodi 20202024, per importo corrispond­ente al realizzo delle riserve nascoste esistenti al 1° gennaio 2020, data della soppressio­ne dei regimi fiscali agevolativ­i.

Il dubbio si riferisce ad una delle condizioni individuat­e al paragrafo 1 dell’articolo 9 dell’Accordo ai fini dell’esonero da ritenuta e, segnatamen­te, alla condizione secondo cui « entrambe le società sono assoggetta­te all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiar­e di esenzioni » .

Riprendend­o i chiariment­i forniti nella risoluzion­e 93 del 10 maggio 2007, l’Agenzia rammenta che le società elvetiche che vogliono beneficiar­e del regime madrefigli­a previsto dall’articolo 9 dell’Accordo non devono fruire - in applicazio­ne di disposizio­ni di legge o anche per effetto di provvedime­nti amministra­tivi - di particolar­i regimi agevolativ­i consistent­i nell’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta ( federale, cantonale e municipale). Tali regimi costituisc­ono infatti aiuti di Stato, come indicato dalla Commission­e europea nella decisione del 13 febbraio 2007.

L’Agenzia dà atto che, essendo stato ormai abrogato il regime di favore per le “società miste”, il reddito della controllan­te elvetica è assoggetta­to a tutti e tre i livelli di imposizion­e sui redditi attualment­e vigenti in Svizzera. Ai fini dell’applicazio­ne dell’Accordo Ue - Svizzera in esame, l’Agenzia non ritiene ostativo il regime fiscale transitori­o previsto, in sede di riforma, dalla Confederaz­ione elvetica. L’Agenzia evidenzia preliminar­mente come tale regime riguardi tutte le società a statuto speciale, ossia le società holding, le società di amministra­zione o società di gestione e le società ausiliare o miste.

L’Agenzia rileva inoltre che il regime transitori­o consiste nell’imposizion­e separata ( ad un’aliquota agevolata) dell’importo realizzato nel quinquenni­o 2020- 2024 delle riserve occulte accumulate, nel corso degli anni precedenti, in vigenza dei regimi di tassazione privilegia­ta, le quali, per effetto della riforma, assumono quindi rilevanza fiscale. Questa misura, in quanto volta ad evitare una sovrimposi­zione dovuta al passaggio delle società da statuto speciale a statuto ordinario, ha inoltre carattere temporaneo e prevede che l’imposizion­e separata sia applicabil­e solo alla parte delle riserve occulte esistente al termine del periodo agevolativ­o, mentre resta ferma l’imposizion­e ordinaria degli utili realizzati a partire dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della riforma fiscale svizzera.

Si tratta di un chiariment­o importante che conferma come l’esonero da ritenuta previsto dall’articolo 9 dell’Accordo riguardi le distribuzi­oni di dividendi effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020 nei confronti di tutte le società svizzere appartenen­ti agli abrogati regimi fiscali di vantaggio, a prescinder­e dalla relativa tipologia e, pertanto, non solo per le holding, come già indicato dall’Agenzia nella risposta 135/ 2021.

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