Il Sole 24 Ore

Petrolio dalla Russia, con l’origine doganale si blocca l’import

Consentito il transito di greggio estratto in Paesi diversi

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

Sesto pacchetto di sanzioni adottate dall’Ue nei confronti della Russia e della Bielorussi­a, con estensione, per la prima volta, di misure restrittiv­e sulle commercial­izzazioni ed importazio­ni di petrolio. L’Ue è addivenuta a una sintesi delle diverse posizioni politiche, formalizza­te in particolar­e nel regolament­o Ue 879/ 22. In realtà, le misure adottate o riconferma­te o estese rispetto alle precedenti sono ancor più numerose ( regolament­o da 876 a 880/ 22), ma è l’ « embargo sul petrolio » a presentars­i come vero elemento di novità. Queste misure sono state descritte da un avviso dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, rimandando alla disciplina Ue per la regolazion­e di dettaglio.

Per l’ « embargo sul petrolio » , il regolament­o del Consiglio ( Ue) 2022/ 879, che modifica il regolament­o Ue 833/ 2014, a decorrere dal 4 giugno 2022, ha stabilito il divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamen­te o indirettam­ente, petrolio greggio o prodotti petrolifer­i all’allegato XXV del regolament­o 833/ 2014, identifica­ti dai seguenti codici di classifica­zione doganale ( individuat­i per sottovoce o voce NC): « 1. 2709 00 » per oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi; « 2. 2710 » per oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazio­ni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituisc­ono il componente base; residui di oli.

Per questi beni, che abbraccian­o un ampio arco di prodotti greggi e raffinati, è dunque fatto divieto di commercial­izzazione e, per quanto attiene alla questione doganale, di importazio­ne, ove i beni siano provenient­i e originari della Russia. Il concetto di origine, qui, vale a inibire l’import di questi beni anche ove provenient­i da altri e differenti paesi, così da scongiurar­e ogni illecita ipotesi triangolar­e.

Anche in questo caso, sono previste deroghe ed eccezioni, primariame­nte riconducib­ili a tutelare contratti e affidament­i già in corso, dunque sottoscrit­ti prima della data di pubblicazi­one del regolament­o. A queste ipotesi si aggiungono, ad esempio, le possibilit­à di importare petroli di origine terza che sono stati solo caricati in Russia, ovvero l’importazio­ne di petrolio greggio di cui al codice NC 270900 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a diversa decisione del Consiglio o, ancora, l’introduzio­ne in regime speciale autorizzat­ivo da parte di Bulgaria e Croazia, per ragioni connesse ai contratti e alle modalità speciali di fornitura.

Per tutte queste operazioni, sono introdotti i nuovi codici Dau da inserire nelle bolle doganali assunzione di responsabi­lità, di base penali, degli operatori unionali.

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