Esonero contributivo per turismo e terme, domande entro fine mese
Interessati i datori di lavoro che hanno assunto nei primi tre mesi dell’anno
I datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno effettuato assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, hanno tempo fino al 30 giugno per inviare all’Inps la domanda di ammissione all’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, previsto dal Dl 4/ 2022. Lo ha reso noto l’Inps con la circolare 67/ 2022 in cui, a seguito dello sdoganamento dell’agevolazione da parte della Commissione europea, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione della stessa.
L’agevolazione contributiva trova applicazione limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e, in ogni caso, sino a un massimo di tre mesi. Nelle ipotesi di stabilizzazioni di rapporti a tempo determinato, effettuate sempre nel medesimo trimestre, l’arco temporale di riconoscimento dell’agevolazione aumenta di ulteriori sei mesi, decorrenti dalla data della trasformazione.
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ( premio Inail escluso), per un importo massimo di 8.060 euro su base annua; come sempre va eseguita una parametrazione su base mensile e conseguentemente l’ammontare riconoscibile al mese non può superare 671,66 euro ( 8.060/ 12).
L’Inps ricorda che, oltre ai premi Inail, non rientrano nell’esonero: il contributo, eventualmente dovuto al Fondo di tesoreria; quello utile a finanziare i fondi di solidarietà bilaterali; il contributo integrativo Naspi ( 0,30%); le contribuzioni di solidarietà.
La scadenza del 30 giugno per l’invio delle domande di accesso all’incentivo consegue alla circostanza che, in relazione alla evidente settorialità dell’aiuto, è stato necessario
richiedere il placet alle Ue. Quest’ultima, in applicazione del temporary framework, ha fornito l’autorizzazione ( decisione C ( 2022) 3835 final del 7 giugno 2022), ma ha limitato l’accesso all’incentivo alle concessioni intervenute entro la fine del corrente mese.
In realtà la Ue ha ritenuto l’aiuto compatibile con il mercato interno nel rispetto anche di altre limitazioni. Il beneficio, infatti, sommato ad altri avente medesima natura, non può eccedere i 2.300.000 euro ( per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); si deve trattare di aiuti concessi ad aziende che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019, a meno che non si tratti di microimprese o piccole imprese, e non soggette a procedure concorsuali per insolvenza in base al diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Nella circolare l’Inps ricorda che l’esonero è subordinato anche alle solite ulteriori condizioni che sovraintendono gli incentivi ( si veda la scheda).
I datori di lavoro devono presentare apposita domanda ( TUR44) entro il 30 giugno; nell’istanza devono essere indicati alcuni dati del rapporto come, per esempio, il numero del protocollo della comunicazione obbligatoria di costituzione del rapporto di lavoro. Inoltre devono evidenziare l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive e la percentuale di part time. Prima di procedere al recupero dei contributi, si deve attendere l’ammissione dell’Inps alla facilitazione. L’incentivo, infatti, non può eccedere le risorse stanziate pari a 60,7 milioni di euro.
Successivamente, utilizzando i flussi uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, l’azienda potrà procedere al recupero secondo le istruzioni contenute nella circolare.