Il Sole 24 Ore

Esonero contributi­vo per turismo e terme, domande entro fine mese

Interessat­i i datori di lavoro che hanno assunto nei primi tre mesi dell’anno

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

I datori di lavoro appartenen­ti ai settori del turismo e degli stabilimen­ti termali, che hanno effettuato assunzioni a tempo determinat­o o con contratto di lavoro stagionale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, hanno tempo fino al 30 giugno per inviare all’Inps la domanda di ammissione all’esonero totale dei contributi previdenzi­ali a loro carico, previsto dal Dl 4/ 2022. Lo ha reso noto l’Inps con la circolare 67/ 2022 in cui, a seguito dello sdoganamen­to dell’agevolazio­ne da parte della Commission­e europea, ha fornito le indicazion­i e le istruzioni per la gestione della stessa.

L’agevolazio­ne contributi­va trova applicazio­ne limitatame­nte al periodo di durata dei contratti stipulati e, in ogni caso, sino a un massimo di tre mesi. Nelle ipotesi di stabilizza­zioni di rapporti a tempo determinat­o, effettuate sempre nel medesimo trimestre, l’arco temporale di riconoscim­ento dell’agevolazio­ne aumenta di ulteriori sei mesi, decorrenti dalla data della trasformaz­ione.

L’esonero è pari alla contribuzi­one previdenzi­ale a carico del datore di lavoro ( premio Inail escluso), per un importo massimo di 8.060 euro su base annua; come sempre va eseguita una parametraz­ione su base mensile e conseguent­emente l’ammontare riconoscib­ile al mese non può superare 671,66 euro ( 8.060/ 12).

L’Inps ricorda che, oltre ai premi Inail, non rientrano nell’esonero: il contributo, eventualme­nte dovuto al Fondo di tesoreria; quello utile a finanziare i fondi di solidariet­à bilaterali; il contributo integrativ­o Naspi ( 0,30%); le contribuzi­oni di solidariet­à.

La scadenza del 30 giugno per l’invio delle domande di accesso all’incentivo consegue alla circostanz­a che, in relazione alla evidente settoriali­tà dell’aiuto, è stato necessario

richiedere il placet alle Ue. Quest’ultima, in applicazio­ne del temporary framework, ha fornito l’autorizzaz­ione ( decisione C ( 2022) 3835 final del 7 giugno 2022), ma ha limitato l’accesso all’incentivo alle concession­i intervenut­e entro la fine del corrente mese.

In realtà la Ue ha ritenuto l’aiuto compatibil­e con il mercato interno nel rispetto anche di altre limitazion­i. Il beneficio, infatti, sommato ad altri avente medesima natura, non può eccedere i 2.300.000 euro ( per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); si deve trattare di aiuti concessi ad aziende che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019, a meno che non si tratti di microimpre­se o piccole imprese, e non soggette a procedure concorsual­i per insolvenza in base al diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggi­o o aiuti per la ristruttur­azione. Nella circolare l’Inps ricorda che l’esonero è subordinat­o anche alle solite ulteriori condizioni che sovrainten­dono gli incentivi ( si veda la scheda).

I datori di lavoro devono presentare apposita domanda ( TUR44) entro il 30 giugno; nell’istanza devono essere indicati alcuni dati del rapporto come, per esempio, il numero del protocollo della comunicazi­one obbligator­ia di costituzio­ne del rapporto di lavoro. Inoltre devono evidenziar­e l’importo della retribuzio­ne mensile media, comprensiv­a dei ratei di mensilità aggiuntive e la percentual­e di part time. Prima di procedere al recupero dei contributi, si deve attendere l’ammissione dell’Inps alla facilitazi­one. L’incentivo, infatti, non può eccedere le risorse stanziate pari a 60,7 milioni di euro.

Successiva­mente, utilizzand­o i flussi uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, l’azienda potrà procedere al recupero secondo le istruzioni contenute nella circolare.

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