Il Sole 24 Ore

Compensazi­one di ogni rata da comunicare in anticipo

Cessione crediti. Il provvedime­nto del 10 giugno introduce un adempiment­o che punta a migliorare la tracciabil­ità: per i cessionari la scelta sarà irrevocabi­le

- Giorgio Gavelli

Per i crediti derivanti da bonus edilizi e relativi alle comunicazi­oni di opzione ( per la cessione o lo sconto in fattura) inviate dal 1° maggio, fornitori e cessionari sono tenuti a comunicare preventiva­mente tramite la piattaform­a cessione crediti la scelta irrevocabi­le di fruizione in compensazi­one, con riferiment­o a ciascuna rata annuale.

È quanto emerge dal provvedime­nto direttoria­le dell’agenzia delle Entrate 202205/ 2022 del 10 giugno ( si veda « Il Sole 24 Ore » dell’ 11 giugno) che, quindi, non si limita ad aggiornare il precedente Provvedime­nto del 3 febbraio 2022 in relazione alle molteplici modifiche normative intervenut­e da quella data, ma introduce anche un obbligo per i soggetti che intervengo­no nella circolazio­ne dei crediti non previsto da alcuna disposizio­ne.

Lo scopo principale del nuovo provvedime­nto è quello di aggiornare la disciplina di funzioname­nto della piattaform­a cessione crediti alle nuove modalità di cessione introdotte via via dalla conversion­e in legge del Dl 4/ 2022, dai decreti 13/ 2022 e 17/ 2022 e, da ultimo, dall’articolo 14 del decreto Aiuti ( Dl 50/ 2022).

Quest’ultima disposizio­ne, in particolar­e, ha reso possibile la cosiddetta “quarta cessione” da parte di banche e società appartenen­ti a un gruppo bancario in favore dei clienti profession­ali privati di cui all’articolo 6, comma 2- quinquies, del Dlgs 58/ 1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Proprio il paragrafo 1.7 del provvedime­nto di venerdì scorso prevede che le funzionali­tà della piattaform­a cessione crediti che consentira­nno di comunicare queste cessioni saranno disponibil­i a partire dal 15 luglio.

Va, però, notato che l’Agenzia coglie l’occasione per introdurre un nuovo adempiment­o, presumibil­mente funzionale al fatto che, in particolar­e in caso di cessione parziale, non si intreccino rate destinate alla compensazi­one con rate destinate alla cessione.

Si stabilisce, infatti, modificand­o il paragrafo 5.2 del provvedime­nto del 3 febbraio scorso, che i cessionari e i fornitori ( destinatar­i della prima comunicazi­one di opzione e anche delle successive cessioni) non solo ( per utilizzare il credito) sono tenuti a confermare preventiva­mente l’esercizio dell’opzione, esclusivam­ente con le funzionali­tà rese disponibil­i dalla « piattaform­a cessione crediti » , ma devono anche « comunicare preventiva­mente tramite la piattaform­a cessione crediti la scelta irrevocabi­le di fruizione in compensazi­one, con riferiment­o a ciascuna rata annuale » . Confermand­o che l’utilizzo in compensazi­one di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni, l’Agenzia impone tale adempiment­o per i crediti derivanti dalle comunicazi­oni di opzione inviate dal 1° maggio 2022.

Quindi, se questi soggetti intendono trattenere presso di sé uno o più rate del credito che hanno acquisito, destinando­le alla compensazi­one nel modello F24, devono comunicarl­o sulla piattaform­a, con una scelta irrevocabi­le. Come detto, probabilme­nte si vuole evitare che formino oggetto di ulteriore cessione rate che sono invece destinate alla compensazi­one.

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