Il Sole 24 Ore

Terzo settore, raccolta fondi con obbligo di trasparenz­a

Utilizzabi­li dagli enti La rendiconta­zione varia a seconda di occasional­ità o abitualità

- Ilaria Ioannone Gabriele Sepio

Con il decreto del Lavoro si ampliano le modalità

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato il decreto che adotta linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore ( Ets). Un documento questo molto atteso dal mondo del non profit e che di fatto rappresent­a uno strumento volto a orientare gli Ets nella realizzazi­one dell’attività di raccolta fondi che potrà essere sia privata ( ossia indirizzat­a al singolo donatore) che pubblica. Modalità quest’ultima che, come si legge nel documento pubblicato sul sito del ministero del Lavoro, dovrà rispettare forme di pubblicità e trasparenz­a in grado di consentire il trasferime­nto di informazio­ni il più possibile complete in sede di sollecitaz­ione al pubblico.

Destinatar­i delle linee guida sono tutti gli Ets indipenden­temente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classifica­zione, che intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenz­a e correttezz­a, richiamati espressame­nte dall’articolo 7 del Dlgs 117/ 2017. E proprio con riferiment­o a tali principi che le linee guida pubblicate il 13 giugno, dettano gli standard a cui gli Ets dovranno conformars­i nel caso in cui intendano svolgere attività di raccolta fondi.

Per quanto concerne il principio della trasparenz­a ha come principale finalità quella di rendere conto dell’operato complessiv­o dell’ente tramite la diffusione di informazio­ni e l’accessibil­ità da parte degli stakeholde­rs della documentaz­ione predispost­a ai fini della raccolta. In questo contesto, è opportuno che l’ente esponga alcuni elementi essenziali quali, ad esempio, la figura del legale rappresent­ante, l’indicazion­e di una persona di riferiment­o per reperire informazio­ni sull’iniziativa, la durata della raccolta, le modalità con cui eseguire la donazione, le categorie dei beneficiar­i, gli enti privati o le attività di interesse generale dell’Ets a cui sono destinati i proventi.

Sotto il profilo della verità, invece, l’ente sarà tenuto a diffondere attraverso appositi mezzi di comunicazi­one le informazio­ni relative alla raccolta fondi rispettand­o le disposizio­ni dettate in materia di pubblicità ingannevol­e.

Per quanto concerne, invece, il principio di correttezz­a l’Ets dovrà garantire nei confronti del beneficiar­io e del donatore il rispetto della privacy evitando peraltro nelle attività di comunicazi­one il ricorso ad informazio­ni suggestive o lesive della dignità.

Quanto alle tecniche di raccolta fondi, molteplici le modalità individuat­e dalle linee guida quali, ad esempio, il direct mail, il telemarket­ing, il face to face. Tecniche queste che delineano, come peraltro precisato dalle linee guida, un quadro di massima non esaustivo né cogente.

Vengono dettate infine le regole in materia di rendiconta­zione a seconda che l’attività sia abituale o occasional­e. Nel primo caso, gli Ets con ricavi/ rendite inferiori a 220mila euro, a seconda dello schema di bilancio adottato, sono tenuti a rappresent­are i dati relativi alla raccolta fondi nella lettera c) del rendiconto di cassa o, diversamen­te, nell’apposita sezione del rendiconto gestionale e nella relazione di missione. Regola quest’ultima che vale anche per gli Ets di grandi dimensioni. Nel caso di raccolte occasional­i viene fornito un modello di rendiconto a cui gli Ets potranno far riferiment­o che dovrà accompagna­to sempre da una relazione illustrati­va della singola iniziativa.

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