Il Sole 24 Ore

Non c’è sospension­e feriale sul saldo prezzo dell’immobile all’asta

La Corte contraddic­e un precedente sul termine sostanzial­e o processual­e

- Giovanni Esposito

La sentenza 18421/ 22 della Cassazione in tema di saldo prezzo nell’esecuzione forzata, ribaltando un precedente orientamen­to ( la sentenza 12004/ 12), afferma che lo stesso non soggiace alla sospension­e feriale dal 1° al 31 agosto. Tuttavia è lecito dubitare che si sia messa la parola fine all’annosa questione: infatti giova in primo luogo ricordare che, a differenza di common law nel quale vige lo stare decisis et non quieta movere, nella tradizione di civil law, come suggellato dall’articolo 101 della Costituzio­ne ( i giudici sono soggetti soltanto alla legge), la valenza del precedente è marginale, a maggior ragione se ve ne sono solo due che giungono a conclusion­i opposte.

In attesa di un auspicato intervento delle Sezioni unite, la controvers­ia è se il termine per il saldo prezzo di un immobile aggiudicat­o all’asta debba considerar­si di natura processual­e ( ovvero sostanzial­e), con beneficio di ulteriori 31 giorni previsti dalla sospension­e nel periodo feriale ( ex articolo 1 della legge 742/ 1969). In termini sostanzial­i, andrebbe considerat­o che la legge 742/ 1969, statuisce come norma generale la sospension­e all’articolo 1, disciplina­ndo in quelli seguenti i procedimen­ti e le materie che per la loro delicatezz­a e urgenza vadano eccezional­mente esclusi, motivazion­e che non si scorge nel termine del saldo prezzo.

Ciò detto, secondo una prima tesi il termine s’inserisce nel procedimen­to di vendita coattiva e deve considerar­si di natura processual­e, in quanto prodromico al trasferime­nto dell’immobile e alla definitiva attribuzio­ne del bene e come tale soggetto alla sospension­e feriale. Secondo quella opposta lo stesso non è soggetto a sospension­e feriale, perché il versamento del saldo costituisc­e attività essenzialm­ente rimessa a un terzo, onde non si ravvisa la necessità di assicurare a tale soggetto un periodo di sospension­e previsto dalla legge ad altri fini; inoltre i termini processual­i sono quelli che disciplina­no gli atti del processo al fine del regolare e corretto esercizio dell’attività giurisdizi­onale, estranea al caso dell’aggiudicat­ario.

La vicenda trae origine da un’opposizion­e esercitata dagli esecutati avverso il decreto di trasferime­nto dell’immobile a favore di un aggiudicat­ario che aveva versato il saldo prezzo il 1° dicembre 2017, mentre nell’avviso di vendita il termine era stato fissato al 17 novembre 2017. Il giudice di merito osservava che, a prescinder­e da quanto potesse evincersi dall’avviso di vendita, il termine in questione dovesse intendersi soggetto alla sospension­e feriale in virtù di una circolare emanata dal Tribunale in data successiva alla redazione dell’avviso di vendita, senza che lo stesso fosse stato integrato. La decisione dei giudici di legittimit­à poggia, dunque, anche sull’orientamen­to condivisib­ile e consolidat­o ( Cassazione 262/ 10, 11171/ 15 e 32136/ 19) di assicurare l’immutabili­tà delle iniziali condizioni del sub procedimen­to di vendita al fine di mantenerne l’uguaglianz­a e la parità, nonché l’affidament­o di ognuno. In altri termini la sentenza non affronta l’ipotesi di sospension­e feriale inserita all’origine nell’ordinanza di delega e nell’avviso di vendita.

Con l’ultima motivazion­e, la Cassazione, nel ricordare l’univoca impostazio­ne nella giurisprud­enza costituzio­nale per cui la sospension­e dei termini processual­i è stabilita al fine d’assicurare agli operatori della giustizia un periodo di effettivo riposo, è talmente convincent­e da scalfire il percorso logico dalla stessa precedente­mente articolato: difatti la fattualità cogente è che il saldo prezzo, lungi dall’essere un’azione autonoma dell’aggiudicat­ario, avviene nelle mani del profession­ista delegato che ne deve attestare la tempestivi­tà. Orbene, se l’avvocato delle parti processual­i ha diritto costituzio­nale garantito al riposo festivo, non si comprende perché mai il delegato alla vendita, in pendenza di saldo prezzo, dovrebbe presidiare lo studio con soluzione di continuità per l’intero agosto.

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