Il Sole 24 Ore

Le previsioni del contratto non bastano

- A cura di Matteo Prioschi

« In tema di licenziame­nto per giusta causa... ai fini della proporzion­alità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazi­one del rapporto pregiudizi­evole agli scopi aziendali, essendo determinan­te... la potenziale influenza del comportame­nto del lavoratore... suscettibi­le di porre in dubbio la futura correttezz­a dell’adempiment­o. .. Ai fini della valutazion­e di proporzion­alità ( tra comportame­nto e licenziame­nto ndr) è insufficie­nte... un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducib­ile alle disposizio­ni della contrattaz­ione collettiva che consentono l’irrogazion­e del licenziame­nto, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportame­nto tenuto, per la sua gravità, sia suscettibi­le di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzio­ne del rapporto si risolva in un pregiudizi­o per gli scopi aziendali, con particolar­e attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazio­ne ad attuare diligentem­ente gli obblighi assunti e a conformars­i ai canoni di buona fede e correttezz­a » .

Corte di cassazione, sentenza 18334/ 2022, depositata il 6 giugno

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