Le previsioni del contratto non bastano
« In tema di licenziamento per giusta causa... ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante... la potenziale influenza del comportamento del lavoratore... suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento. .. Ai fini della valutazione di proporzionalità ( tra comportamento e licenziamento ndr) è insufficiente... un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza » .
Corte di cassazione, sentenza 18334/ 2022, depositata il 6 giugno