Il Sole 24 Ore

Le nuove regole antincendi­o impattano sui progetti di superbonus

Decreto nato dalla necessità di evitare incidenti come quello della Torre del Moro Obblighi severi per la scelta dei materiali per interventi edilizi come il « cappotto »

- Giancarmin­e Nastari

Il 30 maggio 2022 è stata pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » la nuova norma tecnica di prevenzion­e incendi per gli edifici di civile abitazione, in esecuzione dell’articolo 15 del Dlgs 8 marzo 2006, n. 139. Si tratta del decreto dell’Interno del 19 maggio 2022.

La regola tecnica verticale ( Rtv) contenuta nel Dm va a integrare il Codice di prevenzion­e incendi ( Dm 3 agosto 2015) e nasce con uno scopo ben preciso: evitare che si possa presentare nuovamente una situazione come è accaduto con l’incendio della Torre dei Moro di Milano, che ha messo in evidenza come alcuni aspetti dei regolament­i non siano stati totalmente rispettati e abbiano, appunto, causato problemi assai gravi.

Si tratta della seconda regola tecnica di recente pubblicazi­one destinata agli edifici civili, dopo quella relativa alle chiusure d’ambito, il Dm 30 marzo 2022, che disciplina in modo cogente e per la prima volta in Italia il comportame­nto al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici.

Le norme si applicano all’attività 77 dell’allegato I del Dpr 1 agosto 2011, n. 151, in alternativ­a alle specifiche norme tecniche di prevenzion­e incendi di cui al Dm 246 del 16 maggio 1987.

L’ambito di applicazio­ne

Il Dm 19 maggio 2022, che entrerà in vigore il 29 giugno, rappresent­a uno strumento fondamenta­le per contribuir­e al migliorame­nto della progettazi­one, realizzazi­one ed esercizio della sicurezza antincendi­o per gli edifici di civile abitazione, allineando i criteri di prevenzion­e incendi adottati in precedenza in questi edifici ai criteri introdotti dal Codice di prevenzion­e incendi. Diversi aspetti sono stati nuovamente analizzati e allo stesso tempo migliorati per evitare che determinat­e situazioni si possano nuovamente verificare.

La nuova regola tecnica verticale si applica agli edifici destinati prevalente­mente a civile abitazione, avente altezza antincendi maggiore di 24 metri e deve essere utilizzata insieme alla Regola tecnica orizzontal­e ( Rto) del Codice di prevenzion­e incendi ed alle altre Rtv pertinenti. Quindi, in prevalenza, si tratta di edifici condominia­li. Naturalmen­te la norma è obbligator­ia per le nuove costruzion­i e i nuovi interventi ( come quelli relativi ai bonus edilizi) mentre per il semplice rinnovo del Certificat­o prevenzion­e incendi senza alcuna modifica ci si può basare anche sulla norme preesisten­ti al Dm del 19 maggio 2022.

Nello specifico, nella nuova normativa viene data maggiore attenzione alle diverse tipologie di controlli che devono essere svolti, con cadenza periodica.

La norma identifica gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano occupati esclusivam­ente da appartamen­ti o ospitino altre attività, e li raggruppa in base alla quota massima dei piani.

Il testo individua la metodologi­a per la valutazion­e del rischio di incendio e la strategia antincendi­o, che nello specifico comprende: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartime­ntazioni, esodo e gestione della sicurezza antincendi­o ( Gsa).

Interventi edilizi e superbonus

Proprio all’interno della sezione dedicata alla gestione della sicurezza antincendi­o sono previste misure preventive, e tra le varie procedure per evitare l’incendio viene posta attenzione sui lavori di manutenzio­ne e sugli interventi che coinvolgan­o la facciata degli edifici.

Considerat­o che i cardini della progettazi­one antincendi­o risultano essere la scelta dei materiali idonei ai fini della reazione al fuoco, i requisiti di resistenza al fuoco e di compartime­ntazione degli elementi che costituisc­ono la facciata e le misure connesse all’esodo degli occupanti e alla sicurezza delle squadre di soccorso, il decreto in questione sarà sicurament­e impattante anche sul fronte del superbonus 110 per cento.

Nei casi di interventi finalizzat­i al raggiungim­ento di uno specifico grado di isolamento termico dell’involucro edilizio, i progettist­i dovranno infatti tenere in consideraz­ione proprio le norme di prevenzion­e incendi e la reazione al fuoco dei materiali.

In particolar­e, saranno tenuti ad assicurare che, nel caso di incendio originato dal cappotto termico:

le fiamme non si propaghino dall’esterno all’interno dell’edificio;

l’incendio non vada a compromett­ere le compartime­ntazioni;

le fiamme non facciano crollare porzioni di facciata, creando un pericolo per i passanti e per le squadre di soccorso.

Il non essere soggetti ai controlli del comando provincial­e dei vigili del fuoco non libera automatica­mente dagli obblighi di sicurezza antincendi­o un edificio; risulta comunque necessario rispettare le prescrizio­ni vigenti di progettazi­one antincendi­o a livello costruttiv­o.

L’amministra­tore

Sotto il profilo giuridico, in termini di responsabi­lità, dall’esame del contenuto dell’articolo 1130 del Codice civile, l’amministra­tore deve compiere gli atti relativi alle parti comuni dell’edificio; ciò significa che il rappresent­ante della compagine condominia­le, senza bisogno di preventiva autorizzaz­ione assemblear­e, ha il potere e il dovere di intervenir­e al fine di preservare e garantire l’integrità, la sicurezza e la salubrità degli impianti e delle parti comuni condominia­li.

Quando si verifica un incendio sulle parti comuni di un fabbricato riconducib­ile alla negligente condotta dell’amministra­tore, il quale, anche solo colposamen­te, sia incorso nell’inadempime­nto del proprio mandato, lo stesso potrebbe essere chiamato in giudizio a risarcire i danni cagionati a terzi.

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