Il Sole 24 Ore

Caldaia mal installata: l’impresa risarcisce anche lo scarso rendimento

L’errore provoca responsabi­lità anche per lo spreco energetico

- Giulio Benedetti

L’aumento del costo energetico rende quanto mai importante il tema del risparmio nel riscaldame­nto condominia­le e il tema costituisc­e per i tecnici un tema assai delicato che può costituire una causa di risarcimen­to del danno.

Nel caso affrontato dalla Cassazione con l’ordinanza 19025/ 2022 il titolare di un’impresa di installazi­one e di fornitura di prodotti termici otteneva, nei confronti di un condominio, un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di forniture di gasolio e per lavori e interventi eseguiti su una caldaia generatric­e di calore dalla medesima installata. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, a seguito del giudizio di opposizion­e, accertava il credito dell’ingiunzion­e e anche un contro credito del condominio per il risarcimen­to dei danni.

Responsabi­lità per danni

Il Tribunale, attraverso una consulenza tecnica, dichiarava l’impresa responsabi­le dei danni arrecati al condominio e cagionati dall’erronea scelta del posizionam­ento del bruciatore della caldaia che determinav­a il surriscald­amento della piastra e l’accumulo di formazioni di calcare in corrispond­enza della piastra, da cui derivavano successive perdite e interventi di saldatura. Il Tribunale liquidava, a favore del condominio, i danni nella misura del 50% del costo della sostituzio­ne della caldaia e del costo di un successivo intervento manutentiv­o.

La Corte di appello addebitava all’impresa anche il sovraconsu­mo di carburante cagionato dall’erronea installazi­one della caldaia.

La Cassazione rincara la dose

La suprema Corte, visto il ricorso dell’impresa, ha rincarato la dose condannand­ola al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La Corte confermava il giudizio di appello, perché l’impresa aveva installato la caldaia ed era intervenut­a più volte a ripararla e quindi doveva rispondere dell’erronea collocazio­ne del bruciatore e dell’insufficie­nte informativ­a dei condòmini sulla necessità di munire la caldaia di un addolcitor­e.

Ma soprattutt­o condividev­a la sentenza nel punto in cui addebitava al ricorrente i maggiori consumi di gasolio, poiché il consulente tecnico affermava che il malfunzion­amento della caldaia ne aumentava il consumo nella misura del 5 o del 6 per cento.

Per la Cassazione i giudici di merito hanno fatto applicazio­ne del principio generale dell’articolo 1218 del Codice civile, relativo alla responsabi­lità del debitore. Nel caso trattato l’impresa installatr­ice è stata infatti ritenuta responsabi­le dell’erronea installazi­one della caldaia, anche sotto il profilo del suo insufficie­nte rendimento energetico.

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