Il Sole 24 Ore

Sul bonus 200 euro irrisolti i dubbi legati allo sgravio dello 0,80%

Non è chiaro se il beneficio va solo ai fruitori dell’esonero o a chiunque ne aveva diritto Non definito un termine per la dichiarazi­one che deve rilasciare il dipendente

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Entrano nel vivo gli adempiment­i connessi al riconoscim­ento del bonus di 200 euro previsto dal decreto legge 50/ 2022. L’Inps è già intervenut­o ( si veda « Il Sole 24 Ore » di ieri) con prime istruzioni solo tecniche. La normativa di riferiment­o, tuttavia, evidenzia una serie di criticità.

Uno dei nodi più significat­ivi riguarda l’interpreta­zione da dare al passaggio della norma che identifica quali destinatar­i del bonus i lavoratori che « abbiano beneficiat­o » dell’esonero contributi­vo dello 0,80 per cento. Va verificato, infatti, se si tratta dell’effettiva fruizione o della sola esistenza del diritto a ottenere lo sgravio contributi­vo. Ovviamente, a seconda dell’interpreta­zione che verrà data all’inciso normativo, questi soggetti potranno o meno accedere al bonus.

Un’interpreta­zione strettamen­te letterale ridurrebbe il possibile bacino di destinatar­i che, tuttavia, si troverebbe­ro a subire oltre al danno ( mancata applicazio­ne dell’esonero 0,80% spettante) pure la beffa ( esclusione anche dal bonus dei 200 euro).

Si pensi, per esempio, ai lavoratori il cui rapporto è cessato nei primi mesi dell’anno, antecedent­emente all’emanazione della circolare Inps 43/ 22; alcuni datori di lavoro potrebbero non aver eseguito il passaggio in busta dello 0,80% in quanto il rapporto era già chiuso, pur in presenza dei presuppost­i. Lo stesso si dica per quei datori che per incuria o errore non lo hanno riconosciu­to.

Vi poi rilevato che la norma non prevede il caso in cui il lavoratore, in forza a luglio presso un datore di lavoro, sia stato assunto dopo il 1° quadrimest­re. Occorre specificar­e se il datore deve astenersi dall’erogare il bonus, visto che lo 0,80% è stato ( eventualme­nte) riconosciu­to da un’altra azienda, o chiedere una dichiarazi­one al lavoratore in cui lo stesso attesti di aver avuto titolo all’esonero dello 0,80% ( favor lavoratori­s). Avere previsto il rilascio di una dichiarazi­one del lavoratore complica, poi, la gestione. Nelle aziende medio piccole, in assenza di un software specifico, l’ufficio del personale dovrà sobbarcars­i un’ingente mole di lavoro addizional­e per catalogare e verificare le attestazio­ni dei lavoratori. Peraltro la dichiarazi­one, anche se la legge non lo prevede, potrebbe essere integrata facendo attestare al lavoratore che non ha presentato istanza ad altro datore per lo stesso titolo.

Si evidenzia che non è previsto un termine per la consegna della dichiarazi­one al datore di lavoro: le aziende stanno individuan­do autonomame­nte una scadenza.

Occorre chiarire cosa accadrà se un lavoratore consegnerà la dichiarazi­one all’ufficio del personale oltre la chiusura degli stipendi di luglio o addirittur­a dopo l’inoltro dell’Uniemens di luglio. Al momento, non sembra offerta al datore la possibilit­à di erogare nei mesi successivi.

In base al dettato normativo vengono esclusi dal bonus i lavoratori che, avendo perso l’occupazion­e, non risultano destinatar­i della Naspi a giugno 2022 in quanto, ad esempio, hanno esaurito il trattament­o a maggio 2022 e, non avendo trovato un impiego, restano disoccupat­i.

I lavoratori, il cui rapporto cesserà entro il 30 giugno e non si rioccupera­nno, percepiran­no nel mese di luglio le competenze finali. Non si tratta della retribuzio­ne di luglio.

Se non si forniranno ulteriori precisazio­ni, tali lavoratori resteranno senza i 200 euro; questo vale anche per le aziende in cui si adotta il calendario differito.

L’articolo 32, comma 14, del decreto 50/ 22 precisa che sarà l’Inps, a domanda, a erogare i 200 euro ai lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo. Va osservato che anche i dipendenti che operano nel settore dello spettacolo sono iscritti a quel fondo: si deve specificar­e che questi ultimi sono destinatar­i del bonus in base all’articolo 31.

Restano, infine, fuori dal bonus i docenti non di ruolo del settore scolastico con incarico che termina il 30 giugno 2022. Si tratta di lavoratori che, con molta probabilit­à, hanno beneficiat­o dell’esonero dello 0,80% nel primo quadrimest­re dell’anno in corso ma che, non avendo una “retribuzio­ne” nel mese di luglio in quanto non più in servizio, non potranno ricevere direttamen­te l’indennità dall’Istituto scolastico; i medesimi soggetti, peraltro, benefician­do della Naspi solo da luglio 2022 in poi, non otterranno neanche il bonus dall’Inps.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy