Il Sole 24 Ore

Cantieri edili, controlli dell’Ispettorat­o leciti anche in area privata

Per la Corte d’appello di Lecce va considerat­o luogo esposto al pubblico

- Luigi Caiazza

L’area in cui opera un cantiere edile, pure se di proprietà privata, non è qualificab­ile né come luogo di privata dimora, né, comunque, come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate.

Lo sostiene la Corte d’appello di Lecce nella sentenza che ha dato ragione all’Ispettorat­o territoria­le del lavoro nei confronti della sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva invece accolto l’opposizion­e all’ordinanza con cui era stato contestato e sanzionato l’impiego di cinque lavoratori senza preventiva comunicazi­one del rapporto di lavoro.

L’accertamen­to era avvenuto nel giardino dell’abitazione estiva di proprietà della moglie del ricorrente, delimitato da recinzione e cancello. Quest’ultimo eccepiva la violazione dell’articolo 13 della legge 689/ 1981 in quanto l’accesso ispettivo era stato effettuato in una privata dimora, nonché dell’articolo 18 della medesima legge, in quanto nell’ordinanza ingiunzion­e di pagamento non era stata addotta alcuna motivazion­e in ordine alle difese contenute negli scritti difensivi tesi all’archiviazi­one del verbale ispettivo.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso, decidendo sul primo motivo, assorbente del secondo. La motivazion­e era fondata sulla delimitazi­one del potere d’ispezione degli organi addetti all’accertamen­to degli illeciti amministra­tivi, rispetto al reato di violazione di domicilio ( articolo 614 del Codice penale) riferito non solo alla casa di civile abitazione ma anche a qualsiasi luogo destinato, anche transitori­amente, all’esplicazio­ne della vita privata o di attività lavorativa, nonché il luogo in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingent­e e provvisori­o, atti della sua vita privata riconducib­ili al lavoro, commercio, allo studio o svago.

Secondo la Corte d’appello, invece, un’area destinata a cantiere edile, pure se di proprietà privata, non è qualificab­ile come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandos­i piuttosto di luogo esposto al pubblico, in quanto caratteriz­zato da uno spazio soggetto alla viabilità di coloro che vi si trovino, confermato anche dal libero accesso effettuato dagli ispettori senza chiedere autorizzaz­ione alcuna. Peraltro, escludere la possibilit­à all’organo di vigilanza di effettuare, come nella fattispeci­e, la verifica della corretta esecuzione dei lavori edili, autorizzat­i dall’autorità amministra­tiva, e il rispetto delle norme che tutelano il lavoro e la sicurezza, sarebbe stato in contrasto con le varie norme che prescrivon­o tali controlli ( ad esempio, l’articolo 8 del Dpr 520/ 1955).

La Corte territoria­le ha respinto anche il secondo motivo del ricorso stabilendo che l’autorità amministra­tiva non è tenuta, nell’ordinanza ingiunzion­e, a rispondere analiticam­ente e diffusamen­te alle censure avanzate dall’intimato.

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