Il Sole 24 Ore

Nella nuova dichiarazi­one i dati utili ad alimentare il registro nazionale

- Dichiarazi­one Imu di supporto ai Comuni Francesco Giuseppe Carucci

Da un comunicato stampa di Assosoftwa­re del 27 maggio 2022, si apprende dell’imminente pubblicazi­one di un nuovo modello di dichiarazi­one Imu. In vista del termine di presentazi­one destinato a slittare al 31 dicembre ( si veda l’articolo a pagina 8), pertanto, conviene attendere il modello aggiornato per non rischiare di dover ripetere l’adempiment­o.

Secondo il comunicato, uno dei motivi per il quale il modello necessita di un aggiorname­nto risiede nella necessità di dover dichiarare le esenzioni fruite a causa della pandemia, i cui dati si rivelerann­o utili « per la compilazio­ne della Autodichia­razione aiuti di Stato » . Più che all’autodichia­razione, tuttavia, i dati che saranno richiesti dal nuovo modulo saranno funzionali alla collocazio­ne delle esenzioni Imu nel Rna ovvero, se fruite nei settori di agricoltur­a e pesca, nei registri Sian e Sipa. Le agevolazio­ni fiscali in questione, difatti, rappresent­ano aiuti di Stato concessi nell’ambito del Temporary framework.

In effetti, come segnalato dal Sole 24 ore del 12 maggio, l’attuale modello dichiarati­vo non consente ai Comuni di acquisire gli elementi utili ad alimentare i registri. Né a tale funzione può assolvere il modello di autodichia­razione approvato dalle Entrate il 27 aprile 2022.

A rigor di logica, come peraltro confermato dalle istruzioni alla compilazio­ne, l’autodichia­razione può essere utile a questi fini esclusivam­ente « per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività” » . Tali informazio­ni, che sono indispensa­bili per l’individuaz­ione del registro di riferiment­o, non sono richieste per le esenzioni Imu. Allo stesso modo, a meno che il medesimo aiuto non si voglia « allocare » in parte nella sezione 3.12 e in parte nella sezione 3.1 o vi siano importi da riversare, nell’autodichia­razione non si indica nemmeno l’ammontare delle esenzioni in quanto il quadro D non va compilato.

L’atteso modello di dichiarazi­one Imu non potrà però risolvere il problema con riferiment­o alle esenzioni fruite nel 2020, in quanto già dichiarate ai Comuni a giugno 2021.

Si deve però tener conto che l’articolo 31- octies, comma 2, del Dl 137/ 2020 ha previsto che entro la fine di quest’anno vengano semplifica­te le procedure di inseriment­o delle informazio­ni nei registri. Pare improbabil­e, tuttavia, che le previste semplifica­zioni possano sopperire alla mancanza dei dati presso gli uffici comunali.

Dal comunicato stampa di Assosoftwa­re non si evince se i lavori del dipartimen­to delle Finanze approderan­no al decreto previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge 160/ 2019. Il decreto in argomento, infatti, avrebbe dovuto approvare le modalità di trasmissio­ne telematica delle dichiarazi­oni e disciplina­re i casi per i quali considerar­e obbligator­ia la dichiarazi­one. Con riferiment­o a questo

Restano ancora da chiarire i casi in cui scatterà l’obbligo di presentazi­one

aspetto, nel corso di Telefisco 2020, i tecnici del ministero avevano chiarito che per fruire delle agevolazio­ni sui fabbricati merce, la dichiarazi­one non fosse più costitutiv­a del beneficio in quanto non più prevista a pena di decadenza. Posizione oggi messa in discussion­e poiché la Cassazione, con l’ordinanza 5190/ 2022 relativa alla previgente Imu, ha affermato che la nuova normativa non ha abrogato l’articolo 2, comma 5bis, del Dl 102/ 2013.

La circostanz­a che questa norma attenga all’imposta di cui all’articolo 13 del Dl 201/ 2011, vigente sino al 2019, è di per sé idonea a salvaguard­are la posizione espressa dal Mef nel 2020. Ma si dovrà attendere il decreto per dirimere il dubbio.

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