Messa alla prova possibile anche per contestazioni supplettive
La richiesta di messa alla prova è possibile anche in corso di dibattimento, quando il Pm contesta ulteriori reati, connessi a quello per il quale si sta procedendo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 146 depositata ieri e scritta da Francesco Viganò. La pronuncia si iscrive così nel solco di quelle che hanno adeguato il principio di fluidità dell’imputazione , dato che caratterizza il nostro sistema penale, al diritto di difesa. È stato il caso delle pronunce che hanno reso possibile l’accesso ai riti alternativi nel caso di nuove contestazioni. Ora la Consulta sottolinea come l’imputato dovrà essere rimesso in condizione di scegliere per la messa alla prova anche con riferimento alle imputazioni originarie, a differenza di quanto venne deciso per il rito abbreviato, « intraprendendo così quel percorso al quale avrebbe potuto orientarsi sin dall’inizio, ove si fosse confrontato con la totalità dei fatti via via contestatigli dal pubblico ministero » .
Scelta dell’imputato che non esclude la conservazione della funzione deflattiva dell’istituto anche in questa ipotesi, « determinando comunque l’interruzione del processo e l’estinzione del reato nel caso di esito positivo della messa alla prova. Il che consente sia di evitare lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, sia di eliminare ogni altro contenzioso legato all’impugnazione della sentenza di primo grado » .