Il Sole 24 Ore

La privativa dalla data di concession­e del brevetto patent box con riferiment­o alla quale la presentazi­one della domanda di concession­e rappresent­ava titolo idoneo a far accedere la privativa al regime.

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Con riferiment­o ai brevetti industrial­i, per identifica­re il momento di otteniment­o della privativa va considerat­a la data di deposito della domanda di brevetto o la data di concession­e del brevetto? Se rileva la data di concession­e del brevetto si chiede di esplicitar­e le modalità di coordiname­nto con la previgente disciplina

A differenza di quanto previsto dal precedente regime patent box, nel nuovo regime patent box non rientrano i brevetti « in corso di concession­e » , ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industrial­e. La prova di avvenuta concession­e del titolo di proprietà industrial­e ( in qualunque modo denominato), rilasciato dall’Ufficio competente, è costituita dal relativo attestato.

L’otteniment­o della privativa industrial­e - a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 146/ 2021 ( vale a dire il 2021, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare) - consente di beneficiar­e del meccanismo premiale rendendo agevolabil­i i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il medesimo brevetto industrial­e.

Onde evitare possibili effetti di duplicazio­ne del beneficio già goduto in vigenza del precedente regime patent box, che “agevolava” anche alcuni beni immaterial­i il cui titolo di privativa era in corso di otteniment­o, nell’ambito di applicazio­ne del meccanismo premiale non possono essere ricomprese, tra le attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui alla legge 190/ 2014, articolo 1, comma 42, e quindi del numeratore del cosiddetto nexus ratio ai fini del precedente regime patent box.

Se il diritto di privativa è stato acquisito nel 2020 o in anni precedenti ( in caso di esercizio “a cavallo d’anno”, si terrà, ovviamente, conto dei periodi d’imposta antecedent­i al primo anno di applicazio­ne del nuovo regime), il meccanismo premiale non sarà applicabil­e e il contribuen­te, nel periodo 2021, potrà solo maggiorare le spese, agevolabil­i ai sensi del punto 4 del provvedime­nto, sostenute in tale anno anno.

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