La privativa dalla data di concessione del brevetto patent box con riferimento alla quale la presentazione della domanda di concessione rappresentava titolo idoneo a far accedere la privativa al regime.
Con riferimento ai brevetti industriali, per identificare il momento di ottenimento della privativa va considerata la data di deposito della domanda di brevetto o la data di concessione del brevetto? Se rileva la data di concessione del brevetto si chiede di esplicitare le modalità di coordinamento con la previgente disciplina
A differenza di quanto previsto dal precedente regime patent box, nel nuovo regime patent box non rientrano i brevetti « in corso di concessione » , ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale. La prova di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale ( in qualunque modo denominato), rilasciato dall’Ufficio competente, è costituita dal relativo attestato.
L’ottenimento della privativa industriale - a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 146/ 2021 ( vale a dire il 2021, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare) - consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il medesimo brevetto industriale.
Onde evitare possibili effetti di duplicazione del beneficio già goduto in vigenza del precedente regime patent box, che “agevolava” anche alcuni beni immateriali il cui titolo di privativa era in corso di ottenimento, nell’ambito di applicazione del meccanismo premiale non possono essere ricomprese, tra le attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui alla legge 190/ 2014, articolo 1, comma 42, e quindi del numeratore del cosiddetto nexus ratio ai fini del precedente regime patent box.
Se il diritto di privativa è stato acquisito nel 2020 o in anni precedenti ( in caso di esercizio “a cavallo d’anno”, si terrà, ovviamente, conto dei periodi d’imposta antecedenti al primo anno di applicazione del nuovo regime), il meccanismo premiale non sarà applicabile e il contribuente, nel periodo 2021, potrà solo maggiorare le spese, agevolabili ai sensi del punto 4 del provvedimento, sostenute in tale anno anno.