Il Sole 24 Ore

I lavori trainanti e trainati pagati anche da persone differenti

Opere del 110%. L’agenzia delle Entrate conferma l’interpreta­zione del Sole 24 Ore sui requisiti per l’agevolazio­ne: il bonus è legato all’immobile

- Luca De Stefani © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Per beneficiar­e del superbonus per gli interventi « trainati » , sia in ambito eco che sisma, l’unica condizione prevista dalla norma è che il contribuen­te, soggettiva­mente legittimat­o, sostenga le spese per questi interventi, i quali devono essere « eseguiti congiuntam­ente ad almeno uno degli interventi » trainanti del superecobo­nus o del supersisma­bonus, ma non è necessario che sia lo stesso contribuen­te a sostenere anche le spese per gli interventi « trainanti » . Si giunge a questa regola generale, grazie a due risposte delle Entrate date allo speciale di Telefisco 2022 e che sono in linea con l’interpreta­zione già data nelle pagine del Sole 24 Ore il 22 febbraio 2022.

Secondo la risposta dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2022, se un contribuen­te si accolla tutte le spese per gli interventi « trainanti » sulle parti comuni condominia­li, agevolati con il superbonus del 110%, gli altri condòmini possono essere agevolati con il superbonus del 110% per le spese che sostengono per gli interventi « trainati » sui propri appartamen­ti, non rilevando la condizione che queste ultime vengano « sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese » per gli interventi « trainanti » .

Il soggetto accollante deve essere un soggetto legittimat­o a sostenere le spese ( come, ad esempio, un altro condòmino, il conduttore o il comodatari­o), autorizzat­o dall’assemblea ad accollarsi le spese ( anche dell’intero edificio condominia­le), con quorum deliberati­vo pari alla « maggioranz­a degli intervenut­i e almeno un terzo del valore dell’edificio » e previo parere favorevole dello stesso ( articolo 119, comma 9- bis, Dl 34/ 2020; risposte 572/ 2020 e 620/ 2021). Si ritiene che la risposta sia estendibil­e anche ai casi in cui più condòmini o contribuen­ti legittimat­i al sostenimen­to della spesa ( non solo uno) si accollino ( quindi, in maniera non proporzion­ale ai millesimi) le spese per gli interventi « trainanti » sulle parti comuni e altri sostengano quelle « trainate » sulle parti comuni e/ o sulle singole unità immobiliar­i. Anche questi ultimi devo essere contribuen­ti legittimat­i al sostenimen­to della spesa. L’agenzia, infatti, fa l’esempio del coniuge ( presumibil­mente convivente) del condòmino. In particolar­e, se le spese per gli interventi « trainanti » realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio sono sostenute da un contribuen­te e le spese per gli interventi « trainati » , realizzati sulla singola unità immobiliar­e, sono sostenute dal coniuge, entrambi i soggetti possono fruire del super bonus per le spese che sostengono. In questo caso, basandosi sulla risposta dell’accollo totale da parte di un solo contribuen­te, il suddetto coniuge convivente con il condòmino sarebbe agevolato anche senza il sostenimen­to delle spese da quest’ultimo, ma sarebbe sufficient­e che nell’edificio fossero sostenute, da qualcun altro, spese per interventi « trainanti » sulle parti comuni condominia­li agevolate con il superbonus.

L’agenzia conferma la regola generale della fruizione del superbonus per gli interventi « trainati » sulla singola unità immobiliar­e anche se realizzati da parte di condòmini, ai quali, in base alla delibera assemblear­e, non sono state imputate le spese per gli interventi « trainanti » , realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

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