Il Sole 24 Ore

4 5 Cessione del credito salva con errori formali

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Qualora il contribuen­te si accorga di aver commesso degli errori nella comunicazi­one di opzione per la cessione del credito/ sconto in fattura quando è trascorso il termine per le correzioni di cui al paragrafo 4.7 del provvedime­nto 3 febbraio 2022 n. 35873 ( quintio giorno del mese successivo all’invio) e/ o quando l’acquirente del credito/ soggetto che ha concesso lo sconto ha già confermato l’opzione, come è possibile intervenir­e? Si chiede di trattare sia la casistica in cui si tratta di errori formali ( che non incidono sulla determinaz­ione dell’importo del credito d’imposta) anche se rilevanti ( ad esempio l’indicazion­e catastale dell’unità immobiliar­e) sia se si tratti di errori che, invece, incidono sulla determinaz­ione del credito, ad esempio determinan­do un credito d’imposta maggiore rispetto alla detrazione spettante ( ad esempio, nella determinaz­ione del limite di spesa detraibile).

Con riferiment­o alle soluzioni da adottare in caso di errori sia formali che sostanzial­i commessi in fase di compilazio­ne delle comunicazi­oni delle opzioni relative ai bonus edilizi si fa presente che è in via di finalizzaz­ione un’apposita circolare con la quale saranno fornite indicazion­i per la soluzione dei casi più frequenti finora riscontrat­i.

Per quanto attiene al quesito, si fa comunque presente che nel caso di errori formali, che riguardano ad esempio, l’indicazion­e dei dati catastali, il numero dei Sal e la tipologia del cessionari­o, si ritiene che, ferma restando la sussistenz­a dei requisiti, non venga pregiudica­ta la spettanza della detrazione e, quindi, la correttezz­a della cessione del credito.

Ai fini dei successivi controlli, gli errori formali dovranno comunque essere segnalati all’agenzia delle Entrate, per le necessarie correzioni, con le modalità che saranno indicate con la circolare in elaborazio­ne.

Nel caso di errori sostanzial­i ( che riguardano, ad esempio, l’ammontare della spesa e della detrazione), è invece necessario il puntuale esame di ciascuna fattispeci­e, allo scopo di valutare come rimuoverne gli effetti, tenuto conto della cessione o meno del credito e degli altri eventuali effetti prodotti sulla compensazi­one tramite modello F24. Nella circolare di prossima pubblicazi­one saranno analizzati alcuni degli errori sostanzial­i più frequenti finora emersi al fine di fornire le necessarie indicazion­i.

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