Il Sole 24 Ore

Eventuali errori formali nella comunicazi­one non cancellano il bonus

Circolare in arrivo

- Giorgio Gavelli © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

L’errore formale commesso nella comunicazi­one di opzione all’agenzia delle Entrate per la cessione del credito o lo sconto in fattura non provoca alcun pregiudizi­o alla spettanza della detrazione e, quindi, al regolare trasferime­nto dell’importo al destinatar­io, anche se occorre effettuare una segnalazio­ne per le correzioni.

È quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022 di ieri, annunciand­o una circolare in relazione alle violazioni di natura formale.

Il paragrafo 4.7 del provvedime­nto 3 febbraio 2022 afferma che la comunicazi­one di opzione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazi­one interament­e sostitutiv­a della precedente; altrimenti, ogni comunicazi­one successiva si aggiunge alle precedenti.

Per cui, successiva­mente a tale termine ( e, particolar­mente, in caso di intervenut­a accettazio­ne sulla piattaform­a del trasferime­nto dell’importo da parte del cessionari­o/ fornitore) non sono possibili correzioni di sorta. Con la risposta a interrogaz­ione parlamenta­re del 20 ottobre 2021 ( protocollo 5/ 06751) è stata ricordata l’analisi che l’Agenzia stava conducendo per individuar­e la soluzione procedural­e più idonea, ma da allora non ci sono state novità. Diversi contribuen­ti hanno presentato istanze di correzione agli uffici locali ( in base alla procedura descritta nella risposta a interpello 590/ 2020, richiamata da una risposta della Dre Emilia- Romagna del giugno 2021) ma non era chiaro se gli uffici fossero in grado di intervenir­e sulle istanze.

Ora si sa che la questione verrà affrontata in una circolare, la quale tratterà i casi concreti. Per gli errori formali ( indicazion­e dei dati catastali, numero dei Sal, tipologia del cessionari­o eccetera) verrà richiesta una mera istanza di correzione, senza che sia pregiudica­ta ( ferma restando la sussistenz­a dei requisiti per il bonus) tanto la spettanza della detrazione quanto l’efficacia della comunicazi­one di opzione. Questa conclusion­e, rispettosa dei principi generali dell’ordinament­o e di quanto espressame­nte disposto dal comma 5- bis dell’articolo 119 del Dl 34/ 2020, già tranquilli­zza molti contribuen­ti.

Più complesso è il caso di errori che incidono sull’importo del bonus, anche se è presumibil­e che sia il primo beneficiar­io a dover intervenir­e, piuttosto che mettere in discussion­e una circolazio­ne del credito già intervenut­a, vuoi sotto forma di cessione, vuoi per effetto dello “sconto in fattura”. Esiste un intervallo temporale ( più o meno breve) tra accettazio­ne del credito da parte del destinatar­io della comunicazi­one e utilizzo della prima rata dell’importo in F24, ma non è facile immaginare una soluzione soddisface­nte per sistemare l’errore in tale frangente.

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