Il Sole 24 Ore

9 L’esimente per il 110% non va estesa a R& S

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A seguito del cumulo tra il credito d’imposta ricerca e sviluppo ( articolo 1, commi 198- 209 della legge 160/ 2019 e successive modifiche) e la deduzione maggiorata del 110% dei costi su alcuni beni intangibil­i ( dl 146/ 2021, articolo 6), la documentaz­ione idonea ad attivare la penalty protection per la deduzione del 110% ( articolo 6, comma 6, dl 146/ 2021) ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo.

La documentaz­ione idonea ad attivare l’esimente sanzionato­ria in caso di rettifica della maggiorazi­one del 110%, esimente prevista dall’articolo 6, comma 6 del Dl 146/ 2021, non ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo. Ciò in quanto l’articolo 6, al comma 6, fa esclusivo riferiment­o alle ipotesi di rettifica della maggiorazi­one determinat­a dai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire i soggetti che abbiano optato per il nuovo regime patent box. Per tale motivo, in virtù del principio di legalità che caratteriz­za il sistema sanzionato­rio, si ritiene che non sia possibile estendere l’esimente sanzionato­ria a fattispeci­e non espressame­nte previste.

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