9 L’esimente per il 110% non va estesa a R& S
A seguito del cumulo tra il credito d’imposta ricerca e sviluppo ( articolo 1, commi 198- 209 della legge 160/ 2019 e successive modifiche) e la deduzione maggiorata del 110% dei costi su alcuni beni intangibili ( dl 146/ 2021, articolo 6), la documentazione idonea ad attivare la penalty protection per la deduzione del 110% ( articolo 6, comma 6, dl 146/ 2021) ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
La documentazione idonea ad attivare l’esimente sanzionatoria in caso di rettifica della maggiorazione del 110%, esimente prevista dall’articolo 6, comma 6 del Dl 146/ 2021, non ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo. Ciò in quanto l’articolo 6, al comma 6, fa esclusivo riferimento alle ipotesi di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire i soggetti che abbiano optato per il nuovo regime patent box. Per tale motivo, in virtù del principio di legalità che caratterizza il sistema sanzionatorio, si ritiene che non sia possibile estendere l’esimente sanzionatoria a fattispecie non espressamente previste.