Il Sole 24 Ore

11 Nota di variazione su imponibile e imposta

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In caso di procedura fallimenta­re avviata successiva­mente il 26 maggio 2021, la società creditrice emette la nota di variazione per il credito non riscosso. La procedura prende nota della nota di variazione ed iscrive al passivo il creditore solamente per la parte relativa all’imponibile e non per l’imposta. Si chiede di sapere se questo comportame­nto è corretto e, in caso di risposta positiva, di capire quale debbano essere gli adempiment­i in capo al creditore in caso di soddisfazi­one, anche parziale, del proprio credito.

Per effetto delle modifiche recate dall’articolo 18 del decretoleg­ge 73 del 2021 ( decreto Sostegni bis) all’articolo 26 del decreto Iva, a partire dalle procedure concorsual­i avviate dal 26 maggio 2021, i creditori non dovranno più attendere la chiusura della procedura per emettere la nota di variazione in diminuzion­e, potendo la stessa essere emessa ( per l’imponibile e l’imposta non incassata) già dal momento in cui il cessionari­o/ committent­e è assoggetta­to a una procedura concorsual­e.

Va da sé che la nota di variazione deve essere emessa per variare - in tutto o in parte - il corrispett­ivo non incassato ( imponibile e corrispond­ente imposta), non potendo essere emessa - con specifico riferiment­o alle procedure concorsual­i - una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo laddove si configuri una errata applicazio­ne dell’aliquota.

Pertanto, se - nonostante sia stata emessa una nota di variazione del corrispett­ivo - la procedura decida di iscrivere al passivo solo “la parte relativa all’imponibile” ( sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistic­o), il creditore che sia soddisfatt­o – in tutto o in parte – del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzion­almente la somma incassata tra imponibile ed imposta.

In tal senso si è già espressa la prassi, sebbene, specularme­nte, con riferiment­o alla nota di variazione in diminuzion­e ( si veda, a questo proposito, la risoluzion­e 127/ E del 2008 e la risposta ad istanza di interpello 801 pubblicata il 3 dicembre 2021).

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