11 Nota di variazione su imponibile e imposta
In caso di procedura fallimentare avviata successivamente il 26 maggio 2021, la società creditrice emette la nota di variazione per il credito non riscosso. La procedura prende nota della nota di variazione ed iscrive al passivo il creditore solamente per la parte relativa all’imponibile e non per l’imposta. Si chiede di sapere se questo comportamento è corretto e, in caso di risposta positiva, di capire quale debbano essere gli adempimenti in capo al creditore in caso di soddisfazione, anche parziale, del proprio credito.
Per effetto delle modifiche recate dall’articolo 18 del decretolegge 73 del 2021 ( decreto Sostegni bis) all’articolo 26 del decreto Iva, a partire dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, i creditori non dovranno più attendere la chiusura della procedura per emettere la nota di variazione in diminuzione, potendo la stessa essere emessa ( per l’imponibile e l’imposta non incassata) già dal momento in cui il cessionario/ committente è assoggettato a una procedura concorsuale.
Va da sé che la nota di variazione deve essere emessa per variare - in tutto o in parte - il corrispettivo non incassato ( imponibile e corrispondente imposta), non potendo essere emessa - con specifico riferimento alle procedure concorsuali - una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo laddove si configuri una errata applicazione dell’aliquota.
Pertanto, se - nonostante sia stata emessa una nota di variazione del corrispettivo - la procedura decida di iscrivere al passivo solo “la parte relativa all’imponibile” ( sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistico), il creditore che sia soddisfatto – in tutto o in parte – del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile ed imposta.
In tal senso si è già espressa la prassi, sebbene, specularmente, con riferimento alla nota di variazione in diminuzione ( si veda, a questo proposito, la risoluzione 127/ E del 2008 e la risposta ad istanza di interpello 801 pubblicata il 3 dicembre 2021).