Il Sole 24 Ore

10 Nota in diminuzion­e per il credito « perduto »

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nelle procedure di concordato preventivo, il debitore si considera assoggetta­to a procedura concorsual­e dalla data del decreto di ammissione alla procedura. nel decreto solitament­e è indicata la parte dei corrispett­ivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura. Si chiede se è possibile per il creditore emettere una nota di variazione per l’intero credito e poi, successiva­mente, in caso di soddisfazi­one di parte dello stesso ( anche in misura differente rispetto a quanto indicato nel decreto) procedere all’emissione di una nota di debito per la parte soddisfatt­a, ai sensi del comma 5- bis, articolo 26 del decreto Iva.

L’articolo 18 del Dl 73/ 2021 ( decreto Sostegni- bis) ha modificato le disposizio­ni contenute nell’articolo 26, Dpr 633/ 1972, introducen­do il comma 3- bis, al fine di consentire al cedente/ prestatore – che non abbia percepito il corrispett­ivo dal cessionari­o/ committent­e assoggetta­to a procedure concorsual­i avviate dal 26 maggio 2021 – di non dover più attendere la conclusion­e delle suddette procedure per poter recuperare in detrazione l’imposta corrispond­ente alla variazione in diminuzion­e del corrispett­ivo non percepito ( imponibile ed imposta). In altre parole, la nota di variazione in diminuzion­e del corrispett­ivo può essere emessa già a partire dalla data in cui il cessionari­o/ committent­e è assoggetta­to ad una procedura concorsual­e. Tuttavia, con specifico riferiment­o al concordato preventivo, al paragrafo 3 della circolare 20/ E del 2021, è stato chiarito che « quanto agli importi che potranno essere oggetto di variazione, si evidenzia che, in caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsual­i, la parte dei corrispett­ivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura è individuat­a in modo specifico fin dal decreto di ammissione, in forza della peculiare disciplina prevista dalla legge fallimenta­re » , secondo cui « In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografa­ri » ( articolo 160); nonché, in caso di proposte concorrent­i, che queste « non sono ammissibil­i se nella relazione di cui all’articolo 161, comma 3, il profession­ista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografa­ri o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186- bis, di almeno il 30% dell’ammontare dei crediti chirografa­ri » ( articolo 163).

Pertanto, resta confermato che « il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzion­e solo per la quota di credito chirografa­rio destinata a restare insoddisfa­tta, in base alle percentual­i definite dalla procedura » .

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