10 Nota in diminuzione per il credito « perduto »
nelle procedure di concordato preventivo, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di ammissione alla procedura. nel decreto solitamente è indicata la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura. Si chiede se è possibile per il creditore emettere una nota di variazione per l’intero credito e poi, successivamente, in caso di soddisfazione di parte dello stesso ( anche in misura differente rispetto a quanto indicato nel decreto) procedere all’emissione di una nota di debito per la parte soddisfatta, ai sensi del comma 5- bis, articolo 26 del decreto Iva.
L’articolo 18 del Dl 73/ 2021 ( decreto Sostegni- bis) ha modificato le disposizioni contenute nell’articolo 26, Dpr 633/ 1972, introducendo il comma 3- bis, al fine di consentire al cedente/ prestatore – che non abbia percepito il corrispettivo dal cessionario/ committente assoggettato a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 – di non dover più attendere la conclusione delle suddette procedure per poter recuperare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione del corrispettivo non percepito ( imponibile ed imposta). In altre parole, la nota di variazione in diminuzione del corrispettivo può essere emessa già a partire dalla data in cui il cessionario/ committente è assoggettato ad una procedura concorsuale. Tuttavia, con specifico riferimento al concordato preventivo, al paragrafo 3 della circolare 20/ E del 2021, è stato chiarito che « quanto agli importi che potranno essere oggetto di variazione, si evidenzia che, in caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura è individuata in modo specifico fin dal decreto di ammissione, in forza della peculiare disciplina prevista dalla legge fallimentare » , secondo cui « In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari » ( articolo 160); nonché, in caso di proposte concorrenti, che queste « non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 161, comma 3, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186- bis, di almeno il 30% dell’ammontare dei crediti chirografari » ( articolo 163).
Pertanto, resta confermato che « il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura » .