Il Sole 24 Ore

Basta esterometr­o per beni non rilevanti Iva sotto i 5mila euro

Il Dl semplifica­zioni

- Barbara Zanardi

La nuova norma

Dal 1° luglio 2022 le operazioni transfront­aliere devono essere comunicate secondo le nuove modalità e, dunque, tramite Sdi e in formato Xml. Sin da subito si è rilevato un disallinea­mento tra le operazioni rientranti nel perimetro della fatturazio­ne elettronic­a e l’ambito oggettivo di applicazio­ne del nuovo ( e del vecchio) obbligo. Il riferiment­o è, ad esempio, al caso degli acquisti di beni e di servizi da un fornitore non identifica­to ai fini Iva in Italia, qualora tali acquisti non siano territoria­lmente rilevanti secondo le regole degli articoli 7- bis del Dpr 633/ 1972 e seguenti e, pertanto, non comportino alcun obbligo di integrazio­ne o di emissione dell’autofattur­a.

Premesso che già Assonime nella circolare 10/ 2019 aveva criticato l’inclusione delle operazioni non sottoposte a registrazi­one tra quelle da comunicare tramite il vecchio “esterometr­o”, la conferma dell’inclusione di operazioni di importo “basso” e fuori campo nel nuovo “impianto”, è stata valutata in dottrina quale adempiment­o sproporzio­nato e non rilevante per la formazione della dichiarazi­one Iva precompila­ta e di scarsa utilità per le attività di controllo. Alcuni dubbi, inoltre, erano sorti su come comunicare tali operazioni. In realtà, il Dl Semplifica­zioni supera la questione per le operazioni estere non rilevanti fino a 5mila euro.

L’Agenzia nel corso di Telefisco con una risposta, superata dal Dl Semplifica­zioni per le operazioni fuori campo fino a 5mila euro, ha chiarito secondo quali modalità debbano essere comunicate, con l’entrata in vigore dal 1° luglio 2022 delle nuove modalità di comunicazi­one delle operazioni transfront­aliere, gli acquisti di beni e di servizi fuori campo Iva ex articolo 7- bis o 7 quater del Dpr 633/ 1972 quali, ad esempio, il rifornimen­to di carburante, il pernottame­nto in albergo o la consumazio­ne di un pranzo all’estero. A parere dell’Agenzia, per gli acquisti di servizi occorrerà compilare un file Xml utilizzand­o il tipo documento TD17 e il codice natura N2.2 mentre per gli acquisti di beni ( per i quali non viene emessa bolletta doganale) occorrerà compilare un file Xml utilizzand­o il tipo documento TD19 e, anche in tal caso, il codice natura N2.2.

Resta irrisolto il tema del “documento” al quale fare riferiment­o per tali tipologie di acquisti, anche se la questione perde di rilevo alla luce della modifica del decreto Semplifica­zioni.

Si tratta, infatti, dell’auspicata esclusione dall’obbligo di comunicazi­one, delle operazioni di importo non superiore a 5mila euro ( per ogni operazione) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territoria­lmente ai fini Iva in Italia secondo gli articoli da 7 a 7octies del Dpr 633/ 1972.

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